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Tastiera numerica sui portoni: competenza dell’assemblea

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di Cesarina Vittoria Vegli - L’Esperto Risponde

La domanda

Un condomino chiede all'amministratore di installare una tastiera numerica per l'apertura del portone comune, sulla facciata di un edificio storico vincolato. L'amministratore si limita a inoltrare la richiesta agli altri condòmini, dicendo che, «se la maggioranza non si oppone», la tastiera sarà installata. Pertanto, l'apparecchio è stato posizionato, con evidente deturpamento dell'ingresso, che all'evidenza non può essere stato autorizzato dalla soprintendenza. Una decisione di questo genere non doveva passare da una delibera di assemblea? Aggiungo che, la si voglia considerare innovazione o miglioria, il regolamento condominiale prevede per entrambe la maggioranza di 2/3 dei condòmini, sia in prima che in seconda convocazione. In ogni caso, quella delibera non sarebbe stata nulla in base all'articolo 1120 del Codice civile, in quanto «sono vietate quelle innovazioni (...) che ne alterino il decoro architettonico»? Vi può essere una responsabilità dell'amministratore di condominio?

Sicuramente l'installazione di una tastiera numerica per l'apertura del portone condominiale è di competenza dell'assemblea condominiale e prevede una delibera di approvazione in una regolare adunanza. Quanto, poi, alla possibile lesione del decoro architettonico, essendo lo stabile un edificio storico vincolato, vi è da rilevare che, se effettivamente vi è una lesione dell'estetica dello stabile, la delibera assembleare non è sufficiente, potendo ciascun condomino opporsi per la tutela del decoro architettonico. Non si ritiene che possa considerarsi innovazione l'installazione della tastiera numerica per l'apertura del portone, trattandosi di una modifica del meccanismo di chiusura e non un'opera completamente nuova (si veda, fra le altre, la Cassazione civile 3509/2015).Peraltro, in base al regolamento condominiale, nel caso di specie non vi sarebbe differenza fra innovazione e opera straordinaria. Se l'amministratore ha provveduto senza una delibera e fuori dai suoi poteri, vi è stato un comportamento irregolare, ancorché non si ritiene così grave da comportarne la revoca. Può, comunque, essere convocata un'assemblea per ratificarne o meno l'operato.

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