Condominio

Tutti i condòmini devono fruire degli utili derivanti dall’antenna telefonica installata sul tetto

Trattandosi di una costruzione, i ripetitori sono da considerarsi beni immobili

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di Rosario Dolce

L’antenna telefonica sul tetto condominiale, in uso esclusivo, è una costruzione e va trattata, nel condominio e negli edifici, come tale dal punto di vista civile e amministrativo. È quanto emerge da una controversia appena definita con rinvio dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza 36016/2022.

La vicenda

Il caso da cui si origina la contesa è la richiesta di pagamento formulata da parte di un condòmino nei confronti di quanti godevano dei benefici prodotti dalla locazione del proprio terrazzo a una società di telecomunicazione, che vi aveva installato un ripetitore. La causa, nei precedenti gradi di giudizio, si era conclusa con esito (parzialmente) negativo per il condòmino escluso dal diritto alla distribuzione degli utili. La Corte territoriale arrivava a tale esito perché, dal compendio probatorio, era emerso un accordo informale di godimento per aree separate (parziario) della terrazza comune fra gli appellanti e l’appellata, con conseguente applicazione della disciplina di cui all’articolo 1102 del Codice civile. Nella porzione nord della terrazza comune fra le parti, non si era realizzata – secondo il giudice di merito - la condizione giuridica secondo cui si ripristinava la comunione dell’area nella sua complessità.Tutto si giocava sul piano ermeneutico, in particolare, sul concetto di “fabbrica” ove quest’ultima espressione comprendesse quella di “costruzione”.

La pronuncia della Cassazione

La Corte di Cassazione – in accoglimento del ricorso del condòmino escluso dai frutti civili maturati dall’antenna – ha ritenuto opportuno censurare la sentenza di appello nella parte in cui si è ritenuto, sul piano dello sviluppo di un procedimento ermeneutico, che la realizzazione dell’antenna radiomobile (ossia di un ripetitore), parte dell’ente che ne ha disposto l’installazione, non dovesse qualificarsi come costruzione. A tal proposito, infatti, ai fini della possibile riconduzione a “costruzione” dell’antenna per telefonia mobile in questione, non sarebbe stato valorizzato né il regime pubblicistico dell’opera rilevante in via interpretativa con riferimento alla legislazione urbanistica né la clausola riportata nell’accordo di divisione del terrazzo intervenuto tra le parti (laddove era stato previsto che la comunione sarebbe cessata automaticamente anche per effetto dell’esecuzione di nuove strutture).

In realtà, la parola “fabbriche” avrebbe dovuto essere intesa partendo, innanzitutto, dal suo significato letterale (pur senza fermarsi al medesimo, per come previsto dall’articolo 1362 Codice civile), coincidente in generale con il termine “costruzione”, ma il significato di quest’ultimo concetto, ricompreso in un testo destinato a regolare rapporti giuridici, non avrebbe potuto prescindere dall’individuazione della valenza che a tale termine è ricondotta dalla legislazione nazionale.

I ripetitori sono costruzioni

Per fondare l’assunto appena reso, i giudici di legittimità richiamano il precedente delle Sezioni unite (sentenza 8434/2020) con cui era stato stabilito che i ripetitori (riconducibili ad antenne telefoniche) debbano essere considerati beni immobili, rientrando tra le «altre costruzioni, anche se unite al suolo a scopo transitorio» secondo il disposto dell’articolo 812, comma 2, Codice civile . Ma oltre a questo, con la citata sentenza era stato ulteriormente specificato che i ripetitori sono da considerarsi “costruzioni” anche agli specifici effetti tanto dell’articolo 934 Codice civile (e, dunque, suscettibili di accessione), quanto dell’articolo 952 Codice civile (e, dunque, suscettibili di costituire oggetto di diritto di superficie), precisando che tali conclusioni sono desumibili, tra l’altro (e come puntualmente dedotto dalla ricorrente con il primo motivo), dal Testo unico dell’edilizia (Decreto del Presidente della Repubblica, numero 380/2001), il quale, nell’articolo 3, comma 1, lettera e), punto 4, ricomprende espressamente, fra gli interventi di “nuova costruzione” «l’installazione di ripetitori per i servizi di telecomunicazione».

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