Condominio

Un albero condominiale può essere abbattuto se costituisce un pericolo per lo stabile e per i residenti

Se la perizia tecnica evidenzia un effettivo rischio di caduta, l’assemblea può predisporne il taglio immediato anche senza l’unanimità dei condòmini

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di Rosario Dolce

Per il Tribunale di Trieste un maestoso albero (cedro dell'Himalaya) posto nel cortile condominiale e piantato all'epoca di costruzione del fabbricato può essere abbattuto se costituisce condizione di pericolo, per quanto accertata e apprezzata tecnicamente (vedi sentenza numero 217 del 29 aprile 2022 ).

La vicenda

La causa si snocciola sulla valutazione della legittimità di un deliberato assembleare, che disponeva di rimuovere un grosso albero posto nella corte condominiale, in quanto ritenuto pericoloso. La vertenza ha portato così all'attenzione del giudice due questioni fondamentali: la prima, se la delibera oggetto di gravame possa dichiararsi o no nulla; la seconda, se il cedro dell'Himalaya, cresciuto nel giardino condominiale, versi in una condizione di pericolo di caduta, tale da richiederne l'immediato abbattimento. L'albero in questione era un cedro di grandi dimensioni, alto oltre 15 metri, con un diametro di circa 75 centimetri, messo a dimora circa 45-50 anni fa.

L’orientamento della giurisprudenza di merito

Ora, riguardo al tema dell'abbattimento degli alberi presenti nel cortile condominiale, la giurisprudenza di merito ritiene che, deliberandosi sulla distruzione di un bene comune, la relativa decisione richiede l'unanimità dei consensi, con la conseguenza che è nulla la delibera adottata a maggioranza.Tale orientamento, espresso dalla Corte d'appello di Roma nella sentenza del 6 febbraio 2008, è stato di recente ribadito dalla Corte d'appello di Cagliari, prima sezione, con la sentenza 238/2019, né trova ostacolo nell'articolo 1117 del Codice civile, che non indica gli alberi nell'elencazione dei beni comuni condominiali, visto il carattere non esaustivo ma meramente esemplificativo di tale elencazione (vedi Cassazione civile, 20249/2009).

Si segnala che gli alberi di alto fusto, per le loro intrinseche caratteristiche, che li rendono atti, tra l'altro, a fornire ombreggiamento e frescura nei mesi estivi, sono normalmente idonei a conferire un pregio estetico e naturistico all'edificio che contornano e alle aree esterne comuni, tanto che questa Quinta sezione, nella sentenza 14079/2009, li ha considerati come «elemento ineliminabile» del decoro architettonico, ove la loro esistenza in loco sia coeva o antecedente alla costituzione del condominio.

Sì all’abbattimento se l’albero diventa pericoloso per il fabbricato

Tuttavia – ed è questa la conclusione addotta dal giudice triestino - l'abbattimento delle essenze arboree può essere giustificata dalla loro pericolosità, per il cedimento o per la stessa statica del fabbricato, che può essere talora compromessa dallo sviluppo dell'apparato radicale. Nella prospettiva descritta, e sulla base dei presupposti tecnici allegati al verbale, la delibera adottata dall'assemblea, con l'intervento di tanti condòmini che rappresentavano i due terzi del valore dell'intero edificio e approvata con un numero dei voti superiori alla metà del valore, avente ad oggetto l'abbattimento del grande albero in disamina, è stata ritenuta legittima. Ergo, l'abbattimento di un albero di significative dimensioni, nato pressoché insieme al palazzo, costituirebbe innovazione tale da richiedere l'unanimità dei consensi dei condòmini se non fosse suggerito concretamente dall'urgenza di affrontare il problema di «evitare ogni danno e pericolo», in virtù di una perizia tecnica degna di nota.

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