Condominio

Va evidenziata nel primo atto giudiziale l'eventuale sussistenza di una carenza di legittimazione passiva

Condannato il condominio che tardivamente aveva negato la proprietà di un muro sul quale era necessario effettuare del lavori

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di Edoardo Valentino

Un costruttore agiva in giudizio avverso un condominio lamentando come questo, confinante rispetto al terreno sul quale era sito il cantiere, avesse omesso di manutenere il muro posto sul confine delle due proprietà. Il costruttore, quindi, chiedeva al giudice la condanna del condominio al ripristino del muro. Il condominio si costituiva in giudizio contestando le ragioni del costruttore. Giunti al termine del processo, precisamente nel corso dell'udienza di precisazione delle conclusioni, il condominio muoveva una domanda nuova: lo stabile, infatti, sosteneva come essendo il muro in parte sul terreno di proprietà esclusiva del costruttore, l'onere della manutenzione sarebbe spettato a questo.

La titolarità del muro
Il convenuto, quindi, sollevava solo in detta udienza una eccezione concernente il proprio difetto di legittimazione passiva, ossia affermava di non essere la parte deputata a rispondere in giudizio per la domanda del costruttore.Il Giudice, in detta sede, accoglieva l'eccezione del condominio e, dichiarato il difetto di legittimazione passiva, disponeva la cancellazione della causa dal ruolo.Il costruttore, tuttavia, faceva appello a tale decisione, contestando la tardività dell'eccezione.Nel caso in questione di primaria importanza risultava la questione della titolarità del muro.

È principio indiscutibile dell'ordinamento, infatti, che il proprietario di un manufatto sia il soggetto deputato alla sua manutenzione e sia responsabile del suo eventuale cattivo stato qualora questo rischi di cagionare dei danni ai terzi.Nel caso in questione, poi, risultava fondamentale comprendere se l'eccezione del condominio di carenza di legittimazione passiva fosse stata proposta tempestivamente o fosse invece tardiva.La Corte d'Appello, svolto un supplemento di perizia tecnica, accoglieva l'appello dichiarando tenuto il condominio al rifacimento del muro di confine.In merito alla contestazione del condominio, invece, questa veniva ritenuta ingiudicabile in quanto proposta tardivamente: ai sensi dell'articolo 167 del Codice di procedura civile, infatti, una tale eccezione in senso stretto avrebbe dovuto essere proposta già nella comparsa costitutiva da depositarsi almeno venti giorni prima dell'udienza fissata per la comparizione delle parti.

Il ricorso alla Suprema corte
La vicenda approdava in Cassazione a seguito di ricorso del condominio.Il palazzo sosteneva, in buona sostanza, come l'eccezione riguardante la carenza di legittimazione passiva non fosse tardiva in quanto questa non sarebbe stata una eccezione in senso stretto e quindi avrebbe ben potuto essere rilevata d'ufficio dal giudice.La parte, quindi, non avrebbe avuto l'onere di cui al citato articolo 167 del Codice di procedura civile di sollevare l'eccezione nella comparsa costitutiva, potendo l'argomento essere avanzato anche nel prosieguo del giudizio.Con la sentenza Cassazione civile sezione III, numero 26325 del 29 settembre 2021, la Suprema corte rigettava il ricorso proposto dichiarandolo inammissibile.

La tardività della difesa
La Cassazione sosteneva infatti come la parte avesse errato nel sostenere l'eccezione di carenza di legittimazione passiva.Tale argomentazione era stata sostenuta soltanto in sede di udienza di precisazione delle conclusioni e sulla base di un documento (una planimetria) prodotto tardivamente.A parere della Cassazione, quindi, aveva correttamente valutato la Corte d'appello dichiarando la tardività della difesa.

Dalla sentenza in commento, quindi, si evince l'importanza di evidenziare con il primo atto giudiziale l'eventuale sussistenza di una carenza di legittimazione passiva.Il principio giuridico, infatti, comporta che il proprietario debba provvedere al rifacimento del proprio muro e, conseguentemente, la parte che affermi di non essere proprietaria del manufatto dovrà eccepirlo già in sede di comparsa costitutiva, depositata almeno venti giorni prima della prima udienza del processo.

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