Condominio

Valida l’assemblea convocata via e-mail ordinaria se è richiesta dagli stessi condòmini

Il mancato rispetto delle disposizioni di legge non può essere imputato all'amministratore che aderisce ad una specifica richiesta

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di Giovanni Iaria

Con la legge di riforma del condominio (220/2012), il legislatore, nel riscrivere il terzo comma dell'articolo 66 delle disposizioni di attuazione del Codice civile, ha disciplinato le modalità con le quali devono essere inviate ai condòmini le convocazioni delle assemblee statuendo che gli avvisi devono essere comunicati a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata (pec), fax o tramite consegna a mano.

Poiché la stragrande maggioranza dei condòmini non è in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (pec), spesso gli amministratori, anche al fine di evitare i costi delle raccomandate, provvedono a convocare le assemblee utilizzando la posta elettronica ordinaria (email). È anche abbastanza frequente che siano gli stessi condòmini a chiedere all'amministratore di inviare l'avviso di convocazione a mezzo email. Modalità quest'ultima non prevista dal legislatore.

La validità della convocazione con mail ordinaria

Con la sentenza 356, pubblicata il 10 gennaio 2023, il Tribunale di Roma si è pronunciato su quando può essere ritenuta valida la convocazione dell'assemblea effettuata via email. Nella vertenza esaminata, due condòmini agivano in giudizio contro il proprio condominio chiedendo al Tribunale che venisse annullata una delibera con la quale l'assemblea aveva approvato i bilanci consuntivi relativi a due annualità, il bilancio preventivo e confermato l'amministratore e i consiglieri. Fra i vari motivi dell'impugnazione, i condòmini deducevano l'irregolare e/o irrituale convocazione dell'assemblea e il mancato rispetto delle forme previste dall'articolo 66 delle disposizioni di attuazione al Codice civile e, di conseguenza, eccepivano la tardività della convocazione.

Il condominio si difendeva sostenendo la legittimità della delibera impugnata e nel chiedere il rigetto della domanda attorea evidenziava che l'assemblea era stata regolarmente convocata in quanto l'avviso di convocazione, effettuato via email, era stato riscontrato da uno degli attori il quale aveva, anche, dichiarato di averlo ricevuto.All'esito del giudizio, relativamente all'eccezione di irregolare e/o irrituale convocazione dell'assemblea, il Tribunale ha dato torto ai condòmini.

La possibilità di disconoscimento

A differenza della posta elettronica certificata (pec), che genera una ricevuta di consegna con lo stesso valore legale riconosciuto all'avviso di ricevimento della raccomandata, ha osservato il giudicante, la posta elettronica ordinaria (email) non fornisce la garanzia dell'effettiva ricezione della comunicazione da parte del destinatario. All'email può essere riconosciuto il valore di prova dei fatti nella stessa rappresentati se essi non vengono disconosciuti dal soggetto nei confronti del quale viene prodotta o, come è successo nel caso esaminato, ammessi. Dall'esame della documentazione allegata dal condominio era emerso che furono gli stessi condòmini impugnanti a richiedere all'amministratore di voler ricevere le comunicazioni condominiali a mezzo email, fornendo l'indirizzo, e la richiesta non era stata mai revocata.

Inoltre, l'avviso di convocazione era stato inviato anche a mezzo di posta ordinaria e riscontrato da uno dei due condòmini. Il giudice capitolino ha ritenuto raggiunto lo scopo della disposizione di cui all'articolo 66 delle disposizioni di attuazione del Codice civile che è quello di rendere effettiva la conoscibilità dell'avviso al fine di consentire ad ogni condòmino di partecipare all'assemblea. Il mancato rispetto delle disposizioni di legge, ha concluso, non può essere imputato all'amministratore che aderisce ad una specifica richiesta dei condòmini.

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