Condominio

Valida la penale per il ritardo nei pagamenti condominiali prevista dal regolamento

Anche se non è di natura contrattuale

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di Giovanni Iaria

Con la sentenza 1231/2020, pubblicata il 18 ottobre 2020, il Tribunale di Tivoli si è pronunciato sulla legittimità o meno della clausola contenuta in un regolamento condominiale non contrattuale che pone a carico dei condòmini il pagamento di una penale per il mancato o ritardato versamento degli oneri condominiali.

Il caso
Nella vertenza esaminata due condòmini convenivano in giudizio il condominio chiedendo al Tribunale che venisse dichiarata la nullità e/o l'annullabilità di una delibera assunta dall'assemblea condominiale limitatamente al punto dell'ordine del giorno in cui le erano stati erroneamente addebitati degli oneri condominiali che ritenevano non dovuti, per non aver l'assemblea compensato il credito vantato nei confronti del condominio in virtù di una sentenza emessa dallo stesso Tribunale e per l'illegittima applicazione sulle somme dovute della penale del 20% prevista dal regolamento condominiale per il mancato o ritardato pagamento delle quote condominiali, non essendo il regolamento stato trascritto.

La decisione
Il condominio nel costituirsi in giudizio, oltre a contestare la fondatezza della domanda, eccepiva preliminarmente la decadenza dei condòmini attori dall'impugnazione per il decorso del termine dei trenta giorni previsto dall'articolo 1137 del Codice civile.La domanda dei condòmini è stata rigettata dal Tribunale il quale in merito all'eccezione relativa alla non applicabilità della penale prevista dal regolamento condominiale per il ritardo nel pagamento delle spese condominiali, ha ritenuto irrilevante la mancata trascrizione del regolamento, essendo la clausola penale una norma sanzionatoria di un eventuale inadempimento del singolo condòmino nell'interesse dell'intera compagine condominiale e non di norma limitativa della proprietà individuale o indicante particolari restrizioni nell'uso della cosa comune.

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