L'esperto rispondeCondominio

Antincendi: carenze sempre a carico dell’amministratore

Deve attivarsi per rimuovere situazioni di pericolo per l’incolumità di terzi derivanti dalle parti comuni dell’edificio

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di Augusto Cirla

La domanda

Amministro un condominio costruito intorno al 2000, che è formato da nove appartamenti e nove garage. La superficie complessiva dell’area dei garage, compresa la corsia di manovra, è maggiore di 300 metri quadrati. All’epoca della costruzione non c’era l’obbligo di presentare pratica ai Vigili del fuoco, perché i posti auto erano meno di 10. Approfondendo la materia, un tecnico specializzato evidenzia che ora - con la nuova normativa - è necessario adeguare l’autorimessa e, eventualmente, procedere con le opere che verranno prescritte nell’autorizzazione. I condòmini riuniti in assemblea non hanno intenzione di procedere. Posso io, amministratore, verbalizzare il tutto ed essere sollevato di ogni responsabilità, in modo che le eventuali conseguenze di questo rifiuto ricadano sui condòmini? Oppure sarò ritenuto corresponsabile in caso di danno?

L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 16 giugno 2025

 L’amministratore del condominio è titolare di una specifica posizione di garanzia, trovandosi nella situazione prevista dall’articolo 40, comma 2, del Codice penale, in base al quale «non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo». Pertanto, egli deve attivarsi al fine di rimuovere la situazione di pericolo per l’incolumità...