La Risposta a Interpello n. 165 del 19.6.2025 ha confermato che, ai fini della fruibilità del "sismabonus acquisti", è necessario che la spesa sia sostenuta dal soggetto che compie l'acquisto, restando così precluso il diritto al bonus nel caso di acquisto effettuato con provvista di danaro messo a disposizione dai genitori dell'acquirente a titolo di liberalità indiretta.
Con la Risposta n. 165 del 19 giugno 2025 l'Agenzia delle Entrate ("AdE") è tornata a trattare un tema relativo al "sismabonus acquisti", argomento di perdurante attualità alla luce della proroga per l'intero triennio solare 2025-2027 disposta dalla Legge di Bilancio 2025 (legge 207 del 30 dicembre 2024, art. 1, comma 55, lettera b).
In particolare, la Risposta – inevitabilmente negativa - verte sulla (non) spettanza del "sismabonus acquisti" nel caso in cui la spesa non sia stata sostenuta dall'acquirente...
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