La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 167 del 24 ottobre 2024, ha respinto il ricorso presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, per il tramite dell'Avvocatura dello Stato, con il quale il Governo ha impugnato gli articoli 26, commi 20, lett. a), e 21, della legge della Regione Abruzzo 4 del 25 gennaio 2024, recante "Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di previsione finanziario 2024-2026 della Regione Abruzzo (Legge di stabilità regionale 2024)", per violazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione.
Le censure del Governo
In particolare, il ricorrente aveva impugnato la citata normativa regionale per due ordini di motivi:
- in primo luogo, ad avviso del Governo, le disposizioni in oggetto avrebbero introdotto un meccanismo distorsivo, per effetto del quale si sarebbe legittimata la realizzazione di sottotetti senza creazione di parametrato volume urbanistico, salvo poi, proprio per effetto delle norme censurate, permetterne l'utilizzo a fini abitativi senza che fosse garantito il rispetto dei parametri urbanistico-edilizi;
- in secondo luogo, ad avviso della Presidenza del Consiglio, il complesso normativo del quale si chiedeva la declaratoria d'illegittimità costituzionale, consentendo il recupero dei sottotetti a fini abitativi esistenti, non più alla data del 31 dicembre 2021, ma alla data del successivo 31 dicembre 2022, avrebbe legittimato una (ulteriore) generalizzata proroga dei termini utili a detti fini, in maniera non contestualizzata e non adeguatamente supportata da esigenze legate alla specificità del singolo caso concreto, in aperto contrasto con quella giurisprudenza costituzionale per la quale, al contrario, simili ipotesi devono essere eccezionali e del tutto tassative.
Le valutazioni della Corte Costituzionale
La Consulta, dopo avere preliminarmente osservato l'indeterminatezza della pretesa sottesa al ricorso, la quale non risulta adeguatamente motivata, ha ricordato che l'istante, per orientamento costante della stessa Corte Costituzionale, non ha soddisfatto a tale requisito probatorio fondamentale.
Si legge, infatti, nella pronuncia che "(…) il ricorrente ha l'onere non soltanto di individuare le disposizioni...