L'esperto rispondeCondominio

Abuso su muri perimetrali: sanzione ripartita per quote

I muri portanti costituiscono infatti muri comuni a norma dell’articolo 1117 Codice civile

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di Matteo Rezzonico

La domanda

In un condominio degli anni 70 risulta un abuso edilizio: il muro perimetrale nella parte più alta dell’edificio, quella che delimita l’ultimo piano, risulta essere stato realizzato in modo da avere aumentato di 40 metri cubi la volumetria degli attici. Si precisa che la difformità rispetto al progetto approvato riguarda la sola parte del muro che delimita gli attici, e non anche il resto delle pareti perimetrali (portanti), e che l’abuso è stato realizzato dal costruttore e non, successivamente, dai condòmini delle unità che ne hanno tratto beneficio (gli attici). L’abuso risulta non sanabile e quindi, nell’impossibilità di procedere alla demolizione, il Comune ha previsto il pagamento di una sanzione di oltre 40mila euro. Come dev’essere ripartita questa sanzione? Su tutti i condòmini, in base ai millesimi di proprietà, oppure essa va imputata alle sole due unità che hanno beneficiato del maggior volume?

L’Esperto Risponde da il Sole 24 ore di lunedì 17 giugno 2024

L’abuso edilizio commesso dal costruttore e la “sanzione” emessa dalla pubblica amministrazione, risultando ineseguibile la demolizione parziale, deve ricadere su tutti i condòmini. I muri portanti costituiscono infatti muri comuni a norma dell’articolo 1117, primo comma, n. 1, del Codice civile. Fermo restando che, a suo tempo, i condòmini avrebbero potuto esercitare...