Condominio

Accettazione dell'eredità con riserva: condebitori solidali per gli oneri condominiali non pagati

L’obbligazione segue il bene e chi è erede è comunque subentrato alla morte del defunto nella titolarità degli immobili in condominio

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di Fabrizio Plagenza

Il Tribunale di Salerno, con la recente sentenza 862 depositata il 10 marzo 2022, si è occupato di una questione sempre attuale : il recupero del credito nei confronti dei condòmini morosi. La controversia, tuttavia, presentava alcune peculiarità che rendevano la questione più complessa di quanto potesse risultare in apparenza. Ci si chiedeva in giudizio, infatti, se gli eredi che avessero accettato l'eredità con beneficio di inventario, fossero tenuti al pagamento degli oneri condominiali. E ciò anche in forza della pendenza di un altro giudizio, in cui gli eredi stavano procedendo alla divisione ereditaria.

La vicenda
Nel caso di specie, gli attori proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo notificato dal condominio e con cui era stato loro ingiunto il pagamento degli oneri condominiali, deducendo «l'inammissibilità della domanda per avere accettato con beneficio d'inventario l'eredità» della defunta madre e del defunto padre nonché «per essere pendente dinanzi al Tribunale di Salerno giudizio di divisione ereditaria».

Eccepivano inoltre la nullità del decreto ingiuntivo impugnato per mancata notifica di copia integrale e conforme, insistendo conclusivamente per la revoca dello stesso.Il giudice campano riteneva l'opposizione infondata per più di una motivazione.Prima di ogni cosa, doveva essere rigettata l'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo opposto alla luce del fatto che «l'omessa attestazione di conformità non comporta l'inesistenza del titolo», ma rappresenta solamente un difetto formale dell'atto notificato e, dall'altro, che la notificazione della copia incompleta del ricorso per decreto ingiuntivo deve equipararsi alla mancata notificazione laddove abbia impedito al destinatario la precisa comprensione dell'atto, compromettendo così le garanzie della difesa e del contraddittorio. Il che, per il Tribunale adito, non era accaduto.

La contestazione della legittimazione passiva
Venendo al merito della questione relativa all'obbligo in capo agli eredi, il giudice campano prendeva atto che «le odierne opponenti non contestano sostanzialmente l'esistenza e l'esatta quantificazione del credito» vantato dal condominio ma piuttosto la propria carenza di legittimazione passiva in ordine al pagamento delle spese condominiali allegando l'intervenuta accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario.

Conseguentemente, rilevava che, «in quanto eredi, sia pure con beneficio d inventario, le opponenti sono subentrate», a far data dal decesso del defunto, «nella titolarità degli immobili ubicati nel condominio opposto e, dunque, nella titolarità delle obbligazioni relative al pagamento delle spese condominiali», atteso che dette obbligazioni sono qualificabili come «ambulatorie o legate al bene», e si caratterizzano per la circostanza che il relativo debitore è individuato in base alla titolarità del bene cui si ricollega l'obbligazione.

L’obbligazione in solido dei comproprietari
Ne conseguiva, per l'effetto di quanto sopra detto, che l'obbligazione di pagamento delle spese condominiali successive al decesso del defunto gravava «solidalmente sulle odierne opponenti poiché il debito è a loro imputabile come comproprietarie degli immobili ubicati nel condominio ricorrente». Sul punto, la sentenza 862/2022 richiama l'orientamento maggioritario secondo cui «i comproprietari di un'unità immobiliare ubicata in un condominio sono obbligati in solido, nei confronti del condominio medesimo, al pagamento degli oneri condominiali, sia perché tale obbligo di contribuzione grava sui contitolari dell'unità immobiliare intesa come cosa unica ed i comunisti rappresentano, nei confronti del condominio, un insieme, sia in virtù del principio generale dettato all'articolo 1294 Codice civile secondo il quale, nel caso di pluralità di debitori, la solidarietà si presume» (Cassazione 21907/2011, Tribunale di Roma, sentenza 18765/2020).

In materia condominiale, dunque, occorre rammentare che le obbligazioni reali, ovvero sia quelle obbligazioni caratterizzate dalla connessione con una cosa, seguono la proprietà del bene. Le obbligazioni vengono pertanto definite ambulatorie, in quanto, appunto, i soggetti del rapporto mutano in seguito alla circolazione del bene. Dunque, l’obbligo di ciascun condomino nasce nel momento in cui occorre provvedere alla «conservazione della cosa e, per conseguenza, si eseguono i lavori che giustificano le relative spese» (Cassazione 18 aprile 2003 numero 6323).

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