La delibera che preveda un compenso straordinario per l’amministratore per lavori poi sospesi non è riconoscimento di debito
Precisa il Tribunale di Modena (sentenza 643/2025) che la delibera che preveda un compenso straordinario per l’amministratore per lavori del condominio poi sospesi non costituisce riconoscimento di debito ex articolo 1988 Codice civile. L’amministratore, pertanto, a fronte della rinuncia all’esecuzione dei lavori da parte del condominio, non può pretendere il compenso straordinario deliberato per attività non svolte.
La vicenda
Nella fattispecie in esame il Tribunale accoglieva l’opposizione del condominio al...