Dal 1° settembre gli affitti brevi richiedono il Cin: obbligo per proprietari e portali
Dal primo settembre l’entrata ufficiale in funzione della piattaforma per il Codice identificativo nazionale delle strutture
Locazioni brevi tracciate: dal 1° settembre entra nel vivo la fase due del Cin, il codice identificativo nazionale delle strutture, con la chiusura della sperimentazione che ha progressivamente portato all’adeguamento delle Regioni. Il codice identificato costituirà lo strumento per “censire” le locazioni brevi, circa 500mila, consentendo attraverso analisi incrociate controlli efficaci da parte dell’agenzia delle Entrate e della Guardia di finanza.
Il codice andrà esposto all’esterno dello stabile nel quale è collocato l’appartamento e andrà indicato in ogni annuncio online. Senza il codice non si potrà più affittare per brevi periodi e i proprietari inadempienti rischieranno multe fino a 8mila euro.
I portali di annunci
Dunque, anche per pubblicare un annuncio su un portale web occorrerà il Cin. I principali portali stano invitando i proprietari ad adeguarsi. Airbnb nell’ indicare la procedura, precisa che il numero identificativo va inserito nella sezione relativa alle condizioni e alla conformità normativa. Per la precisione modificando il campo «Numero di registrazione» inserendo il Codice Cin e assicurandosi di farlo con precisione per evitare eventuali problemi futuri.
Procedura simile per Booking che invita ad inserire il codice nella sezione «Indica il tuo numero di licenza» e che chiede la compilazione di un apposito modulo, il Know your partner (Kyp), nel rispetto della direttiva dell’Unione europea DAC7 che impone dal 2023 un obbligo di comunicazione annuale dati. Tra i dati richiesti il numero di registrazione dell’attività.
Dal 1° settembre perciò gli annunci, anche online, devono essere completi di Cin. I portali nel sollecitare i proprietari ad inserire i nuovi dati, ricordano che il mancato aggiornamento costringerà il portale a cancellare l’annuncio.
Il controllo dell’annuncio
C’è un tema però relativo al controllo della veridicità dell’annuncio, Cin compreso. Il portale declina ogni responsabilità. Il contribuente, proprietario dell’immobile, è tenuto a svolgere correttamente l’adempimento.
Si sono verificati casi in cui il turista è arrivato in un appartamento che lo ha deluso, ha segnalato che la struttura non aveva uno o più servizi indicati nell’annuncio, non ha poi soggiornato, ma non ha ottenuto alcun rimborso. Gli operatori precisano che effettueranno delle verifiche con il proprietario, ma se quest’ultimo non vuole rimborsare la somma, per i portali non è possibile intervenire.
I portali di intermediazione non hanno sede in Italia, la succursale italiana è mero domicilio della società madre estera. In giudizi che li hanno visti coinvolti, hanno precisato che «sebbene prestiamo il nostro servizio di viaggi con diligenza e attenzione, non siamo in grado di verificare e garantire l’accuratezza, la completezza e la correttezza delle informazioni, né possiamo essere ritenuti responsabili per qualsiasi errore, interruzione del servizio, informazione imprecisa, fuorviante o falsa o un suo mancato recapito. Ogni fornitore di viaggi è responsabile in qualsiasi momento dell’accuratezza, della completezza e della correttezza delle informazioni (anche descrittive), tra cui tariffe/costi/prezzi, le norme e le condizioni, e la disponibilità, visualizzate sulla nostra piattaforma».
Ci sono giudici che hanno respinto queste affermazioni. Una pronuncia del Tribunale di Modena del 2021 ha individuato un inadempimento imputabile al portale in relazione agli articoli 1176, comma 2, del Codice civile (diligenza professionale qualificata) e all’articolo 1759, comma 1: il mediatore deve comunicare alle parti le circostanze a lui note, relative alla valutazione e alla sicurezza dell’affare, che possano influire sulla conclusione di esso. In adempimento di tale obbligo, secondo il Tribunale, il portale dovrebbe controllare i requisiti minimi della struttura pubblicizzata.