All’ascensore concorre anche chi ha un accesso separato
Dovrà contribuire pro quota alle spese di manutenzione dell’impianto in quanto è reputato parte comune
La risposta de L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 27 febbraio
La giurisprudenza formatasi prima della riforma del condominio (legge 220/2012) riteneva che l’articolo 1124 del Codice civile, dettato in materia di scale, si applicasse anche all’ascensore. Oggi la nuova norma espressamente lo prevede. La stessa giurisprudenza, precedente alla novella, stabiliva che le spese di manutenzione e ricostruzione delle scale (e, quindi, dell’ascensore) fossero assimilate e assoggettate alla stessa disciplina, senza alcuna distinzione tra le une e le altre, né tra spese di manutenzione ordinaria e straordinaria (Cassazione civile, seconda sezione, 5975/2004).
A seguito della riforma il principio non è mutato. Per quanto riguarda più specificamente il quesito, si conferma che «al pari delle scale, l’impianto di ascensore, in quanto mezzo indispensabile per accedere al tetto e al terrazzo di copertura, riveste la qualità di parte comune anche relativamente ai condòmini proprietari di negozi o locali terranei con accesso dalla strada, poiché pure tali condòmini ne fruiscono, quanto meno in ordine alla conservazione e manutenzione della copertura dell’edificio, con conseguente obbligo gravante anche su detti partecipanti, in assenza di titolo contrario, di concorrere ai lavori di manutenzione straordinaria ed eventualmente di sostituzione dell’ascensore, in rapporto e in proporzione all’utilità che possono in ipotesi trarne» (Cassazione civile, sesta sezione, 23222/2018).
Il lettore, quindi, dovrà contribuire pro quota all’onere condominiale relativo alle spese di manutenzione dell’ascensore, anche se ha un accesso separato alla propria abitazione.
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