Condominio

Anche i locali su strada pagano le spese di manutenzione dell’androne condominiale

Questo perché anche tali condòmini ne fruiscono, quanto meno in ordine alla conservazione e manutenzione della copertura dell'edificio

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di Giovanni Iaria

Alle spese per la manutenzione dell'androne condominiale partecipano, salvo patto contrario, anche i proprietari dei locali su strada con accesso autonomo. Lo ha ribadito la Corte di appello di Bari con la sentenza 1862/2021, pubblicata il 26 ottobre 2021.

La vicenda
La proprietaria di un locale su strada, facente parte di un edificio condominiale, impugnava una delibera con la quale l'assemblea aveva discusso ed autorizzato l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria dell'androne condominiale e la ripartizione delle relative spese, chiedendone l'annullamento. La condòmina deduceva l'illegittimità del deliberato assembleare in quanto le spese erano state ripartite in proporzione ai millesimi di proprietà non tenendo conto dell'esistenza di una tabella, allegata e richiamata nel regolamento condominiale, che escludeva i proprietari dei locali su strada aventi accesso autonomo dalla partecipazione ad alcune spese, tra le quali vi erano quelle relative alla manutenzione dell'androne.

La tesi della condòmina veniva bocciata dal Tribunale, che confermava la validità della delibera impugnata. Anche la Corte di appello, chiamata a pronunciarsi sul gravame proposto dalla condòmina, dava torto a quest'ultima osservando che da una approfondita lettura del regolamento non si evinceva nessuna previsione che escludesse dalla partecipazione delle spese di manutenzione dell'androne i proprietari dei locali che avevano un accesso autonomo, né vi era un titolo idoneo ad escludere la presunzione di condominialità riferibile all'androne e a sottrarlo, conseguentemente, alla sua “ontologica” e funzionale destinazione al servizio comune.

Scale e androne sono parti comuni
Nel decidere la vertenza, i giudici baresi hanno richiamato l'orientamento giurisprudenziale della Cassazione (sentenza 9986 del 20 aprile 2017) secondo il quale sia le scale che l'androne, essendo elementi portanti dell'edificio condominiale e mezzo indispensabile per accedere al tetto ed al terrazzo di copertura, conservano, in assenza di titolo contrario, la qualità di parti comuni, come indicato nell'articolo 1117 del Codice civile n. 1, anche relativamente ai condòmini proprietari di negozi o locali terranei con accesso dalla strada, poiché anche tali condòmini ne fruiscono, quanto meno in ordine alla conservazione e manutenzione della copertura dell'edificio.

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