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ANCHE L'USUFRUTTUARIO PUÒ DETRARRE LE SPESE

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La domanda

Nel 2011, a seguito dell'atto di separazione da mia moglie, ho provveduto a cedere la nuda proprietà di tutti i miei beni immobiliari ai miei figli, mantenendo l'usufrutto.I questi anni, negli immobili sono stati effettuati lavori condominiali di ristrutturazione, che ho sempre pagato io. Gli importi di questi lavori possono essere da me parzialmente recuperati, ai fini delle agevolazioni fiscali, pur non essendo più io il proprietario, ma solo l'usufruttuario?

La risposta è affermativa. Come espressamente precisato dall’Amministrazione finanziaria, la detrazione Irpef per il recupero edilizio delle abitazioni (articolo 16bis del Tuir, Dpr 917/1986 e articolo 1, comma 47, legge 190/2014, guida al 50% su www.agenziaentrate.it), spetta, oltrechè al proprietario o detentore dell’immobile, anche ai soggetti titolari di diritti reali sullo stesso, quali il nudo proprietario o l’usufruttuario (circolare 57/E/1998). Ciò vale anche per le spese sostenute per lavori sulle parti comuni condominiali. L’importante è che le spese siano effettivamente sostenute dall’usufruttuario, come risulta nell’attestazione rilasciata dall’amministratore condominiale sull’importo detraibile dai singoli condomini, che deve riportare anche il nome dell’avente diritto alla detrazione.

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