ANCHE L'USUFRUTTUARIO PUÒ DETRARRE LE SPESE
La risposta è affermativa. Come espressamente precisato dall’Amministrazione finanziaria, la detrazione Irpef per il recupero edilizio delle abitazioni (articolo 16bis del Tuir, Dpr 917/1986 e articolo 1, comma 47, legge 190/2014, guida al 50% su www.agenziaentrate.it), spetta, oltrechè al proprietario o detentore dell’immobile, anche ai soggetti titolari di diritti reali sullo stesso, quali il nudo proprietario o l’usufruttuario (circolare 57/E/1998). Ciò vale anche per le spese sostenute per lavori sulle parti comuni condominiali. L’importante è che le spese siano effettivamente sostenute dall’usufruttuario, come risulta nell’attestazione rilasciata dall’amministratore condominiale sull’importo detraibile dai singoli condomini, che deve riportare anche il nome dell’avente diritto alla detrazione.
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