Assemblee di condominio solo da remoto, quelle in presenza sono vietate
E non è necessaria l’unanimità per convocarle
Continua la bagarre sui media in relazione alla corretta interpretazione del comma 6 dell'articolo 66 disposizioni attuative codice civile. L'oggetto del contendere è la parola “unanimità”. E' il caso di fare una doverosa premessa per dipanare la matassa.
Cosa deve intendersi per unanimità
In relazione all'assemblea condominiale abbiamo due tipologie di unanimità:
a) unanimità dei partecipanti “al condominio”;
b) unanimità dei partecipanti “all'assemblea”.
La prima ha valenza contrattuale, ed è necessaria quando sono in gioco diritti personali meritevoli di tutela giuridica (esempio: limitazione al diritto di proprietà o ai diritti di godimento).La seconda unanimità è un “quorum assembleare”.L'articolo 66 disposizioni attuative Codice civile parla dell'assemblea non dei “contratti”.Il comma 6 di tale articolo fa riferimento ad un'assemblea che è stata già convocata. Se ci si prende la briga di leggere l'articolo, si scoprirà che esso parla di “partecipazione all'assemblea”, il che vuol dire che l'assemblea si sta già tenendo.
La partecipazione all’assemblea in presenza
L'ipotesi presa in esame dal comma 6 è quella del condomino che, non potendo partecipare in presenza, chiede di poter partecipare in video conferenza. In questo caso, e a questo punto dell'assemblea, l'unica unanimità che conta e quella dei presenti. Infatti lo scenario prefigurato dal comma 6 è
a)che delle persone sono intervenute all'assemblea, in presenza, sobbarcandosi l'onere di uscire di casa, montare in macchina e quant'altro per essere presenti in un certo luogo, a una certa ora, un certo giorno, per partecipare all'assemblea,
b)che l'assemblea è già cominciata o sta per cominciare;
c)che, a questo punto, qualcuno telefona e dice «non posso venire (perché mi si è rotta la macchina, o qualsiasi altra motivazione, oppure non adducendo alcuna motivazione)»: posso partecipare in video conferenza?Dovranno essere i presenti a dire «d'accordo te lo concediamo», esattamente come si fa quando si vuole consentire ad una estraneo (un tecnico, un consulente) di parlare ai presenti. In questi casi il presidente chiede: «posso far entrare l'ingegnere tizio?». Se tutti i presenti sono d'accordo l'estraneo entra, se anche una sola persona si dichiara contraria, l'estraneo non entra.
Le assemblee miste
Lo facciamo tutti ed è prassi corrente, perché stupisce il fatto di trovare qualcosa di analogo nel comma 6? Se i presenti consentiranno la partecipazione in videoconferenza a quel condomino egli parteciperà. Se qualcuno voterà contrario, egli non potrà impugnare l'assemblea asserendo che gli si è impedito di partecipare.Il comma 6 precisa anche (ma questo varrà per il futuro) che «anche ove non espressamente previsto dal regolamento condominiale», è possibile la partecipazione in video assemblea, con la condizione «previo consenso di tutti i condomini (presenti), in quanto che, se fosse già consentito dal regolamento, quel condomino non avrebbe bisogno di chiedere il permesso ma parteciperebbe di “diritto”. Come si vede, il comma 6 parla di partecipazione all'assemblea e, di fatto, legittima la cosiddetta “assemblea mista”.
L’equivoco
Cosa c'entra tutto questo con la “convocazione” dell'assemblea?Le problematiche di convocazione sono affrontate e risolte al precedente comma 3 dello stesso articolo. Anche quello è opportuno rileggersi prima di farsi confondere.Nel comma 3, che parla di convocazione dell'assemblea, non si parla di unanimità. Si parla solo dei requisiti che deve avere la convocazione.Quindi l'unica interpretazione possibile dell'articolo 66 disposizioni attuative Codice civile è che l'unanimità di cui si parla è quella dei partecipanti all'assemblea che si sta già tenendo. Concludendo, quindi, le assemblee vanno tenute in videoconferenza e non serve alcuna unanimità per convocarle.
Il contenuto dell’articolo 66
Il comma tre recita «L'avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell'ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, e deve contenere l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione o, se prevista in modalità di videoconferenza, della piattaforma elettronica sulla quale si terrà la riunione e dell'ora della stessa». Nessun riferimento all’ unanimità. L’invito è dunque a fare le assemblee usando una piattaforma di videoconferenza finendola con questa bagarre che vede contrapposti amministratori e condomini per colpa di governati che continuano a scrivere provvedimenti fumosi e da interpretazioni fantasiose in rete del tutto inaccettabili.
Le richieste dei condòmini
I condomini vogliono le assemblee? Convocatele in videoconferenza. Chi non può partecipare deleghi: l'articolo 67 disposizioni attuative Codice civile non è stato abrogato. Per quanto riguarda le assemblee “in presenza” deve essere chiaro per tutti che esse sono vietate, anche se i nostri governanti, nascondendosi dietro a un dit o, scrivono “sconsigliate”. Anche la circolare del ministero dell'Interno, numero 15350/117/2/1 non vale nulla a riguardo, perché è rivolta agli organi ispettivi dipendenti dal ministero, non ai condomini o agli amministratori.
Parimenti insignificanti sono le Faq perché, come la circolare, non hanno rango di legge né di interpretazione autentica. Se l'amministratore convoca una assemblea in presenza lo fa a suo rischio è pericolo: rischia da 400,00 a 3.000,00 euro di multa e l'incriminazione per procurata epidemia se dovesse verificarsi un contagio. Anche il Dpcm del 24 ottobre 2020, all'articolo 1 lettera “o”, ha sancito che: «sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza». Le assemblee in presenza sono vietate: è perfino vietato ricevere estranei in casa, figuriamoci se si può pensare di “ricevere” i condomini. Le assemblee in videoconferenza sono libere.Per “convocare” le assemblee in videoconferenza non serve l'unanimità.