Condominio

Auto davanti all’androne: per la violazione di norme regolamentari bisogna agire contro i singoli trasgressori

Dichiarato il difetto di titolarità passiva del condominio

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di Eugenia Parisi

Un soggetto conveniva in giudizio il proprio condominio, in persona dell’amministratore, per far cessare l’indebita perenne occupazione dello spazio antistante l’androne d’ingresso adibito al solo carico e scarico temporaneo, come previsto dal regolamento condominiale. Chiedeva, in conseguenza, di predisporre un transennamento dell’area ed il risarcimento del danno. Il condominio evidenziava che la responsabilità poteva essere addebitata solo ad alcuni condòmini e ai terzi che parcheggiavano ed il Tribunale di Napoli, con sentenza 6782/2022 ha rigettato le domande.

Il richiamo ai precedenti

L’amministratore del condominio, essendo tenuto a curare l’osservanza del regolamento di condominio ai sensi dell’articolo 1130, primo comma n. 1, Codice civile, è legittimato ad agire in giudizio per ottenere la cessazione degli abusi posti in essere da un condòmino. Al contrario, però, l’amministratore ai sensi dell’articolo 1131, secondo comma, Codice civile, non può stare in giudizio per pretese del singolo rivolte ad accertare le violazioni regolamentari perpetrate da altri partecipanti e ad ottenere una conseguente condanna risarcitoria del condominio stesso (ordinanza della Cassazione 35315/2021).

La finalità dell’articolo 1131, secondo comma, Codice civile è, infatti, quella, di facilitare i terzi nella chiamata in giudizio di un condominio, consentendo loro di notificare la citazione al solo amministratore anziché a tutti i condòmini, i quali restano però parti sostanziali e perciò reali destinatari degli effetti della sentenza. Non vi è ragione, invece, per cui tutti i partecipanti al condominio, convenuti avvalendosi della rappresentanza dell’amministratore, debbano rispondere anche in sede risarcitoria delle violazioni del regolamento condominiale poste in essere da singoli partecipanti trasgressori in danno di altri ( Cassazione 2943/2004).

L’erronea chiamata in causa di tutto condominio

Dall’omesso adempimento dell’obbligo dell’amministratore di curare l’osservanza del regolamento di condominio ex articolo 1130 non consegue alcuna automatica responsabilità ricadente nella sfera giuridica dell’intero condominio. L’amministratore, piuttosto, è responsabile nei confronti dei condòmini per i danni causati dalla sua negligenza, dal cattivo uso dei poteri e, in genere, da qualsiasi inadempimento degli obblighi legali o regolamentari. Nel giudizio in esame non risultava evidenziata neppure una responsabilità del condominio per il fatto illecito dell’amministratore ai sensi dell’articolo 2049 Codice civile.

Del resto, l’azione proposta era nei confronti del condominio, e, quindi, non nei confronti dell’amministratore in proprio e per una responsabilità specifica di quest’ultimo, deducendo la violazione da parte di altri condòmini e di terzi del divieto regolamentare di parcheggio innanzi all’androne. L’azione così formulata andava, quindi, proposta nei confronti dei singoli condòmini che violavano il regolamento o che consentivano agli ospiti di violarlo e non nei confronti del condominio in qualità di ente di gestione che rappresenta tutti i condòmini. É stato, quindi, dichiarato il difetto di titolarità passiva del condominio.

L’impossibilità di predisporre giudizialmente le transenne

Infine, non può competere al tribunale in sede contenziosa disciplinare la zona antistante l’androne; questa, infatti, è una competenza esclusiva dell’assemblea condominiale per la quale è previsto un intervento dell’autorità giudiziaria solo nei casi e nei modi di cui all’ultimo comma dell’articolo 1105 Codice civile, cioè in sede di volontaria giurisdizione.

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