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Bollette, modifiche unilaterali bloccate fino al 30 giugno 2023

Le possibilità di difesa a disposizione del consumatore, dal reclamo alla via conciliativa extragiudiziale gestita direttamente da Arera

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di Maurizio Di Rocco

La domanda

La domanda
Ho subito un aumento delle tariffe energia che ritengo del tutto ingiustificato. Cosa posso fare per tutelarmi?

La risposta de l’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 6 marzo

Il 2022 verrà certamente ricordato per il forsennato aumento dei prezzi dell’energia, dovuti perlopiù, ma non solo, alla guerra in Ucraina e al conseguente blocco delle esportazioni di gas naturale dalla Russia verso l’Europa. Quale che sia stata la causa di questi aumenti, resta il fatto che, a partire dalla scorsa estate, quasi tutti gli operatori del libero mercato hanno comunicato ai propri clienti l’aumento delle tariffe, preannunciando spesso anche il rinnovo unilaterale delle condizioni contrattuali. Sebbene, in molti casi, queste comunicazioni fossero pienamente legittime, perché riferite a contratti già in scadenza oppure stipulati con tariffe “indicizzate”, ossia agganciate alle oscillazioni del mercato, in altri casi queste comunicazioni sono risultate del tutto arbitrarie, in quanto prospettavano modifiche ingiustificate e unilaterali di contratti non ancora scaduti o che, comunque, avrebbero dovuto godere di tariffe fisse o bloccate per diverse mensilità.

Aiuto agli utenti

In soccorso degli utenti, già nell’agosto del 2022, era intervenuto il Governo con il cosiddetto decreto “Aiuti bis”, per vietare alle aziende fornitrici di luce e gas di modificare unilateralmente le condizioni di contratto almeno fino al 30 aprile 2023. In effetti, l’articolo 3 del decreto 185/22 stabilisce che, fino al 30 aprile 2023, deve ritenersi sospesa l’efficacia di ogni eventuale clausola contrattuale che consenta all’impresa fornitrice di energia elettrica e gas di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo.

La stessa norma aveva esteso il “congelamento” delle modifiche anche ai preavvisi già comunicati ai clienti prima dell’entrata in vigore del decreto (10 agosto), a patto che le modifiche di prezzo non fossero già scattate. Col successivo decreto Milleproroghe (decreto legge 198/2022) approvato lo scorso 21 dicembre 2022 e convertito in legge nei giorni scorsi, il Governo ha, poi, prorogato il citato termine di sospensione fino al 30 giugno 2023, a esclusione dei contratti ormai giunti alla loro naturale scadenza. Il susseguirsi degli eventi, però, non ha impedito che moltissimi utenti abbiano subito un ingiustificato aumento dei prezzi, senza che le imprese fornitrici, che già avevano dato corso a modifiche dei contratti, si siano autonomamente attivate per ripristinare le condizioni praticate prima del 10 agosto 2022.

Il reclamo

Per veder riconosciuti i propri diritti, a quegli utenti non resterà che proporre formale reclamo al proprio fornitore, per chiedere l’annullamento delle modifiche apportate unilateralmente e il ripristino delle precedenti tariffe (la sola condizione, lo ricordiamo, è che l’utente abbia ricevuto l’eventuale proposta di rinnovo contratto dopo il 10 agosto 2022). Laddove il reclamo dovesse ricevere risposta negativa o dovesse rimanere inevaso per oltre 40 giorni, si potrà attivare la via della conciliazione extragiudiziale gestita direttamente dall’Arera. La procedura, semplice e gratuita, si svolge attraverso un’apposita piattaforma online (www.arera.it/it/consumatori/conciliazione.htm), davanti a un funzionario dell’Arera specificamente formato sulla materia, il quale opera come conciliatore tra le parti aiutandole a raggiungere un accordo.

Oltre al fatto che tutti gli operatori, venditori o distributori, sono tenuti a partecipare effettivamente al tentativo di conciliazione, così da rendere concreta la possibilità di un’intesa, la procedura si caratterizza per il fatto che l’accordo eventualmente raggiunto costituisce un titolo esecutivo, ossia un atto immediatamente vincolante per entrambe le parti e che può esser fatto valere davanti a un giudice in caso di inadempimento di una di esse. La conciliazione svolta davanti all’Arera, poi, assolve anche alla condizione di procedibilità prevista dalla legge per poter accedere, in ultima istanza, alla giustizia ordinaria.

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