Bonus barriere, per capannoni e negozi fino a 50mila euro
Lo sconto del 75% arriva al 2025 con confini molto ampi: agevolazioni per qualsiasi categoria catastale e anche per gli immobili strumentali
La legge di Bilancio per il 2023 proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2025 la detrazione Irpef e Ires del 75% sugli interventi necessari per il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche degli edifici esistenti; questa agevolazione è di particolare interesse perché riguarda tutte le categorie di immobili, sia per i privati che per le imprese.
Edifici esistenti
Relativamente alla tipologia di unità immobiliari su cui è possibile effettuare i lavori agevolati, la norma prevede che siano interessati gli interventi effettuati su «edifici già esistenti», senza riportare altre ulteriori specificazioni. Quindi, sono agevolati gli interventi effettuati su unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale, salvo il rispetto dei criteri previsti dal decreto del ministero dei Lavori pubblici 236 del 1989 (risposta a interpello 456/2022).
Nella parte della norma relativa ai limiti di spesa, sembrava vi fossero dei vincoli relativi alla tipologia di immobili, perché nel testo non sono citati i singoli appartamenti di un condominio (si veda a questo proposito «Il Sole 24 Ore» del 22 marzo 2022) e la singola unità immobiliare non unifamiliare, che costituisce un unico edificio, come ad esempio un capannone, un negozio o un ufficio, che costituiscono un edificio con un’unica unità immobiliare.
In realtà, questa svista legislativa sembra superata in via interpretativa, in quanto secondo la risposta 16 settembre 2022, n. 456, un’Aps (associazione di promozione sociale) può usufruire della detrazione del 75% per gli interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche sull’unità immobiliare di categoria catastale C/4 (fabbricati e locali per esercizi sportivi), applicando il limite dei 50mila euro.
In questa fascia di limiti di spesa, quindi, vi rientrano gli «edifici unifamiliari» o le «unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno», come indicato esplicitamente dalla norma, ma anche le altre unità, come per l’appunto capannoni, negozi e uffici che costituiscono un’unità unica. La stessa regola si applica anche per un’associazione sportiva dilettantistica che intenda effettuare degli interventi per l’eliminazione delle barriere architettoniche nel palazzetto dello sport di cui è concessionaria (risposta 16 settembre 2022, n. 455).
Immobili strumentali
La detrazione Irpef e Ires del 75% per gli interventi finalizzati all’eliminazione di barriere architettoniche spetta ai titolari di reddito d’impresa che effettuano gli interventi su immobili da essi posseduti o detenuti, a prescindere dalla qualificazione di questi immobili come «strumentali», «immobili merce» o «patrimoniali» (risposta 6 settembre 2022, n. 444), come confermato dall’agenzia delle Entrate per l’ecobonus e il sismabonus ordinari nella risoluzione 25 giugno 2020, n. 34.
Demolizione e ricostruzione
Va ricordato, però, che per la circolare 23 giugno 2022, n. 23/E, paragrafo 3.5, siccome la norma prevede espressamente che siano agevolati i lavori su edifici «già esistenti», la detrazione non spetta per gli interventi effettuati durante la fase di costruzione dell’immobile o nel caso di «interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione, ivi compresi quelli con la stessa volumetria dell’edificio preesistente inquadrabili nella categoria della ristrutturazione edilizia». Quest’ultima limitazione dell’agenzia delle Entrate non è condivisibile (si veda «Il Sole 24 Ore» del 2 settembre 2022).
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