Fisco

Bonus facciate: per lo sconto è necessaria l'indicazione in fattura

Lo ha chiarito l’agenzia delle Entrate

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di G. Sgrò – Centro studi Aiac

Non si ha diritto allo sconto se la fattura emessa a seguito degli interventi eseguiti al fine di ottenere il bonus facciate non contiene l'espressa indicazione. Ciò è quanto ha specificato l'agenzia delle Entrate con risposta 385/2022 all'interpello di un contribuente.

La definizione di bonus facciate

Innanzitutto è bene ricordare che il bonus facciate altro non è che un'agevolazione consistente in una detrazione d'imposta, che va ripartita in 10 quote annuali costanti, pari al 90% delle spese sostenute nel 2020 e nel 2021, e del 60% delle spese sostenute nel 2022, per lavori finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in determinate zone, compresi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna. Difatti, la Legge di Bilancio 2022 ha esteso tale misura sino al 31 dicembre 2022, con aliquota ridotta al 60%.L'agevolazione concerne soltanto gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.

Più nel dettaglio, trattasi delle zone A e B individuate dall'articolo 2 del decreto 1444/1968 del ministro dei Lavori pubblici:
•la zona A include le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che aventi carattere storico, artistico o che godono di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, incluse le aree circostanti che possono considerarsi parte integrante, per dette caratteristiche, degli agglomerati stessi;
•la zona B comprende le altre parti del territorio edificate, anche solo in parte, considerando tali le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non è inferiore al 12,5% della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale è superiore a 1,5 mc/mq.

Il bonus facciate per i condomìni

Il bonus facciate riguarda anche gli edifici condominiali; per quanto concerne questi ultimi, la misura è accessibile nel caso in cui i lavori siano stati decisi e approvati in sede di assemblea. Al fine di dimostrare ciò occorre presentare copia della delibera assembleare dimostrante il fatto che la maggioranza condominiale approva l'esecuzione del bonus.Come per tutte le altre misure agevolative fiscali connesse ai condomìni, chi intende beneficiare del bonus facciate può anche optare per due scelte alternative all'utilizzo diretto della detrazione fiscale attraverso dichiarazione dei redditi:
•un contributo di pari importo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto al fornitore che ha effettuato i lavori, vale a dire lo sconto in fattura;
•la cessione del credito corrispondente alla detrazione.

L'interpello e la risposta dell'amministrazione finanziaria

L'istante esponeva di aver erroneamente emesso una fattura in data 27 dicembre 2021 relativa al bonus facciate senza indicare lo sconto in fattura del 90%. In un secondo momento, precisamente il 31 dicembre 2021, il cliente aveva pagato i lavori con bonifico “parlante” nella misura del 10% dell'importo pattuito, così come previsto dalla normativa sull'agevolazione in caso di sconto in fattura. L'istante sottolineava che, a causa dell'errore riscontrato, non era stata ancora comunicata all'agenzia delle Entrate l'intenzione di beneficiare dello sconto in fattura. L'instante domandava all'amministrazione finanziaria come potesse modificare la fattura emessa in origine per integrarla con l'espressa indicazione dello sconto in questione.

L'agenzia delle Entrate, nel fornire risposta all'interpello, affermava che non si riscontravano le condizioni ex articolo 26 del Dpr 26 ottobre 1972, numero 633, per emettere una nota di variazione in diminuzione e, di conseguenza, una nuova fattura, e ciò in quanto la mancata indicazione dello sconto oggetto dell'interpello non pregiudica la validità fiscale della fattura emessa che riporta l'imponibile, pari al corrispettivo pattuito, e l'Iva ad esso relativo, calcolata sull'intero corrispettivo pattuito al lordo dello sconto. Pertanto, dal momento che, nel caso in esame, la fattura emessa non contiene l'ammontare dello sconto pattuito, l'opzione per il bonus facciate sotto forma di sconto non può essere sottoposta a modifiche.

Conclusioni

Inoltre, l'amministrazione finanziaria specificava che «Il contribuente non può più beneficiare dello sconto in fattura e quel 10% versato nel 2021 potrà essere detratto direttamente dal committente in misura pari al 90% nella sua dichiarazione dei redditi».Infine, secondo l'Agenzia «Detta detrazione non potrà essere ceduta non avendo il committente, beneficiario della detrazione, effettuato la comunicazione all’agenzia delle Entrate entro il 29 aprile 2022. Il restante 90% del corrispettivo documentato con la citata fattura, se pagato entro il 2022, potrà essere portato in detrazione direttamente dal committente - nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2022 - dall’imposta lorda nella misura del 60% ( articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, numero 160), ovvero ceduto ad altri soggetti, compresi gli intermediari finanziari, nella misura corrispondente alla detrazione spettante, previa opzione per la cessione del credito».

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