ApprofondimentoRecupero e ristrutturazione

Buone pratiche da attuare in caso di attività non di bonifica con possibile presenza di amianto

di Sergio Clarelli -Ingegnere, Presidente ASSOAMIANTO

N. 1197

consulente-immobiliare

La possibile presenza di amianto nei fabbricati e l'obbligo di accertamento previsto nel Testo Unico Sicurezza

Come noto, il D.M. sanità 6 settembre 1994, recante "Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, dell'art. 12, comma 2, della legge 257 del 27 marzo 1992, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto", definisce due categorie per i manufatti contenenti amianto (MCA):

  • a matrice friabile se le fibre di amianto sono libere o debolmente legate e quindi possono essere facilmente sbriciolati o ridotti in polvere con la semplice azione manuale;
  • a matrice compatta nel caso in cui le fibre di amianto sono fortemente legate in una matrice stabile e solida (come il cemento-amianto o il vinyl-amianto) e quindi possono essere sbriciolati o ridotti in polvere solo con l'impiego di attrezzi meccanici.

Numerosi sono stati gli impieghi di questo materiale nell'industria, nell'edilizia, nei prodotti di uso domestico e nei mezzi di trasporto.[1]

Poi, con il tempo tale materiale si è rivelato nocivo per la...

  • [1] Cfr. Sergio Clarelli, La gestione tecnica del rischio amianto, Tecniche Nuove, 2020.

  • [2] Cfr. Sergio Clarelli, I criteri e i metodi per la valutazione del rischio amianto, Consulente immobiliare, Il Sole 24 Ore, n. 1092/2020.

  • [3] Cfr. Sergio Clarelli, Le modalità di accertamento dei materiali contenenti amianto, Consulente immobiliare, Il Sole 24 Ore, n. 1088/2020.

  • [4] Cfr. Sergio Clarelli, Censimento dell'amianto in edifici pubblici e privati, Consulente immobiliare, Il Sole 24 Ore, n. 1195/2024.