La possibile presenza di amianto nei fabbricati e l'obbligo di accertamento previsto nel Testo Unico Sicurezza
Come noto, il D.M. sanità 6 settembre 1994, recante "Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, dell'art. 12, comma 2, della legge 257 del 27 marzo 1992, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto", definisce due categorie per i manufatti contenenti amianto (MCA):
- a matrice friabile se le fibre di amianto sono libere o debolmente legate e quindi possono essere facilmente sbriciolati o ridotti in polvere con la semplice azione manuale;
- a matrice compatta nel caso in cui le fibre di amianto sono fortemente legate in una matrice stabile e solida (come il cemento-amianto o il vinyl-amianto) e quindi possono essere sbriciolati o ridotti in polvere solo con l'impiego di attrezzi meccanici.
Numerosi sono stati gli impieghi di questo materiale nell'industria, nell'edilizia, nei prodotti di uso domestico e nei mezzi di trasporto.[1]
Poi, con il tempo tale materiale si è rivelato nocivo per la...
Argomenti
I punti chiave
- La possibile presenza di amianto nei fabbricati
- L'obbligo di accertamento della presenza di amianto previsto nel Testo Unico Sicurezza
- Interventi di ristrutturazione con possibile presenza di amianto
- Eventi accidentali che possono comportare il rilascio di fibre di amianto
- Attività vietate in presenza di MCA
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