Cancello non a norma in edificio nuovo
Da L'Esperto Risponde
Occorre innanzitutto accertare se trattasi di garanzia decennale ai sensi dell'articolo 1669 del codice civile. E' principio di diritto acquisito che tra i gravi difetti della costruzione che danno luogo alla garanzia prevista dall'articolo 1669 codice civile sono comprese sia le deficienze costruttive vere e proprie sia i vizi che, pur non incidendo sulla statica e sulla struttura dell'immobile, pregiudicano in modo grave il normale godimento dell'immobile, quali i gravi difetti dell'impianto (Cassazione Civile, 19 febbraio 2007 n. 3752). Tutte le sentenze rinvenute, però, fanno riferimento agli impianti tecnologici (riscaldamento, idrico, ecc.). Spetterà eventualmente al giudice valutare se per il suo edificio il cancello possa rientrare nella garanzia citata (non ho rinvenuto sentenze sul punto). Tuttavia, sarebbe stato necessario fare denunzia al costruttore entro un anno dalla scoperta (trattandosi di documenti il termine decorreva dall'acquisto). Trascorso inutilmente tale termine siete decaduti dalla possibilità di fare causa. Se invece non rientrasse nella citata garanzia decennale, la garanzia che dovrebbe trovare applicazione è quella del venditore (anni uno) che, nella fattispecie, è prescritta. In questa situazione (in assenza cioè di denunzia e successiva interruzione della prescrizione ogni anno), l'intervento sarà a carico vostro.
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