Il possesso, da parte di un immobile, dei requisiti di sicurezza, salubrità, igiene e risparmio energetico e, ove necessario, dell’infrastrutturazione digitale non ne garantisce in alcun modo la conformità edilizia ed urbanistica.
L’ottenimento del certificato di agibilità, ora segnalazione certificata d’agibilità, per effetto della nuova versione dell’art. 24 del D.P.R. 380/2001 introdotta dall’art. 3 del D.Lgs. 222/2016 (successivamente modificata ulteriormente dall’art. 5, comma 1, lett. a), del D.Lgs.. 207/2021), non solo non è garanzia di conformità dell’immobile alla vigente disciplina edilizia ed urbanistica, ma, in presenza di eventuali abusi, l’ipotetico ottenimento dell’abitabilità/agibilità non ha alcun effetto ...
Milleproroghe 2025: le novità per il settore edile tra proroghe, semplificazioni e incentivi
di Ivan Meo – Consulente giuridico