Il possesso, da parte di un immobile, dei requisiti di sicurezza, salubrità, igiene e risparmio energetico e, ove necessario, dell’infrastrutturazione digitale non ne garantisce in alcun modo la conformità edilizia ed urbanistica.
L’ottenimento del certificato di agibilità, ora segnalazione certificata d’agibilità, per effetto della nuova versione dell’art. 24 del D.P.R. 380/2001 introdotta dall’art. 3 del D.Lgs. 222/2016 (successivamente modificata ulteriormente dall’art. 5, comma 1, lett. a), del D.Lgs.. 207/2021), non solo non è garanzia di conformità dell’immobile alla vigente disciplina edilizia ed urbanistica, ma, in presenza di eventuali abusi, l’ipotetico ottenimento dell’abitabilità/agibilità non ha alcun effetto ...
Per ridurre la rendita catastale non basta la richiesta di correzione grafica
di Alessandro Borgoglio – Esperto tributario
Pedane, pergotende, recinzioni e ripostigli: quando serve il permesso?
di Ivan Meo – Esperto giuridico
IRPEF e immobili dei lavoratori autonomi: il punto dopo il D.Lgs. 192/2024
di Stefano Baruzzi - Dottore commercialista
Approvata la nuova modulistica edilizia per l’applicazione del decreto Salva Casa
di Ivan Meo - Epserto giuridico