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CONDIZIONATORI, I CRITERI PER LA COMUNICAZIONE

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La domanda

Recentemente ho acquistato un impianto di climatizzazione a parete con pompa di calore. L'installazione è stata effettuata direttamente dal venditore, che non mi ha rilasciato la dichiarazione di conformità dell'impianto.Volevo sapere se tale documentazione dev'essere inoltrata allo sportello unico del Comune di mia residenza e, nel caso in cui nessuno abbia adempiuto, se sono previste sanzioni e si perde il diritto a fruire delle detrazioni previste dalla legge.

L’installazione di un condizionatore a pompa di calore (e non solo per il raffreddamento), anche nel caso in cui esso sostituisca un vecchio impianto, fruisce sia della detrazione del 50% per le ristrutturazioni edilizie che di quella del 65 per cento, relativamente alle opere finalizzate al risparmio energetico (articolo 16-bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 47, della legge 190/2014; si veda anche la guida al 36-50-65% su www.agenziaentrate.it). Il 50 per cento, infatti, si rende applicabile anche agli interventi di risparmio energetico, con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego di fonti rinnovabili di energia, e anche in assenza di opere edilizie. Viceversa, se il condizionatore è senza pompa di calore, la detrazione non si applica (vedi guida al 36%-50% su www.agenziaentrate.it).Per fruire del 50% è sufficiente pagare le fatture con bonifico bancario o postale. Viceversa, per fruire della detrazione del 65 per cento (articolo 1, comma 139, della legge 147/2013) è necessario che il condizionatore sostituisca integralmente o parzialmente l’impianto di riscaldamento preesistente e non sia a integrazione dello stesso. Ai fini urbanistici è sufficiente, in genere, una semplice comunicazione al comune (senza Cila, comunicazione inizio lavori asseverata, o Dia, dichiarazione inizio attività). Anche l’ultimazione dei lavori dev'essere comunicata allo stesso modo al Comune (allo sportello unico o all'ufficio edilizio/urbanistico). Ciò sempre se è previsto l’obbligo di comunicazione, cosa che va verificata consultando il regolamento urbanistico comunale. Se è previsto l'obbligo nel regolamento edilizio, la mancata comunicazione, in caso di verifica, comporta la decadenza dai benefici.

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