CONDIZIONATORI, I CRITERI PER LA COMUNICAZIONE
L’installazione di un condizionatore a pompa di calore (e non solo per il raffreddamento), anche nel caso in cui esso sostituisca un vecchio impianto, fruisce sia della detrazione del 50% per le ristrutturazioni edilizie che di quella del 65 per cento, relativamente alle opere finalizzate al risparmio energetico (articolo 16-bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 47, della legge 190/2014; si veda anche la guida al 36-50-65% su www.agenziaentrate.it). Il 50 per cento, infatti, si rende applicabile anche agli interventi di risparmio energetico, con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego di fonti rinnovabili di energia, e anche in assenza di opere edilizie. Viceversa, se il condizionatore è senza pompa di calore, la detrazione non si applica (vedi guida al 36%-50% su www.agenziaentrate.it).Per fruire del 50% è sufficiente pagare le fatture con bonifico bancario o postale. Viceversa, per fruire della detrazione del 65 per cento (articolo 1, comma 139, della legge 147/2013) è necessario che il condizionatore sostituisca integralmente o parzialmente l’impianto di riscaldamento preesistente e non sia a integrazione dello stesso. Ai fini urbanistici è sufficiente, in genere, una semplice comunicazione al comune (senza Cila, comunicazione inizio lavori asseverata, o Dia, dichiarazione inizio attività). Anche l’ultimazione dei lavori dev'essere comunicata allo stesso modo al Comune (allo sportello unico o all'ufficio edilizio/urbanistico). Ciò sempre se è previsto l’obbligo di comunicazione, cosa che va verificata consultando il regolamento urbanistico comunale. Se è previsto l'obbligo nel regolamento edilizio, la mancata comunicazione, in caso di verifica, comporta la decadenza dai benefici.
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