Condominio minimo: per la nomina dell’amministratore necessaria l’unanimità
Impossibili criteri maggioritari ha precisato la Suprema corte
La Cassazione con l'ordinanza 16377 del 30 luglio 2020 esprime, in tema di condominio “minimo” e nomina dell'amministratore, il seguente principio di diritto: «nell'ipotesi di condominio costituito da soli due condòmini, seppur titolari di quote diseguali, dove si debba procedere all'approvazione di deliberazioni che – come quella di nomina dell'amministratore – richiedono comunque, sotto il profilo dell'elemento personale, l'approvazione con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti, ex articolo 1136, comma 2, Codice civile, la valida espressione della volontà assembleare suppone la partecipazione di entrambi i condòmini e la decisione “unanime”, non potendosi ricorre al criterio maggioritari».
Considerazioni
Sono due gli aspetti importanti valorizzati dal principio appena enunciato.Il primo riguarda il fatto che le quote di partecipazione al condominio minimo non assolvono alcuna rilevanza sul piano assembleare, incidendo solamente, per quanto si rileva, su quello contributivo.
Il secondo, siccome logica conseguenza del primo, conviene che l'assemblea con solo due partecipanti si regge solamente con il criterio della unanimità.Dal punto di vista pratico, ciò vuol dire che è sempre necessario adire l'autorità giudiziaria, a norma del combinato disposto di cui agli articoli 1105 e 1139 Codice civile, quando non si raggiunga la dedotta unanimità o perché l'assemblea, in presenza di entrambi i condòmini, decida in modo contrastante, oppure, perché, alla riunione – benché regolarmente convocata, si presenti uno solo dei partecipanti e l'altro resti assente.
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di Luca Savi - coordinatore scientifico Unai Bergamo