È noto che, per quanto non obbligatoria per legge, la stipula di una polizza assicurativa a copertura dei vari e molteplici rischi che gravitano attorno a un edificio condominiale sia un atto di dovuta e diligente precauzione, nell’interesse del condominio, di tutti i condòmini e (indirettamente) dei potenziali terzi danneggiati.
La stipula del contratto, si badi bene, non rientra tra i doveri conservativi ex articolo 1130 del Codice civile dell’amministratore, il quale deve pertanto sottoscrivere...

