Essendo tenuto al versamento di spese condominiali l’inquilino deve conoscere i documenti contabili
Non pertanto esserre materialmente escluso dalla partecipazione all'assemblea convocata per l'approvazione del rendiconto
A cura di Smart24Condominio
Non si conosce quello che è il regolamento intrattenuto dal lettore con l'ente di riferimento, ma si suppone, visto che si fa riferimento alla cessione del rapporto di godimento personale di un immobile, che siano mutuabili alla fattispecie le norme in tema di locazione degli immobili. Nel qual caso, va precisato che la declinazione degli oneri condominiali tra proprietario e conduttore è segnata normativamente, salvo diversa determinazione contrattuale, legge sulle locazioni degli immobili urbani (legge 392/78) nella quale si afferma che l’inquilino deve sostenere le spese per la pulizia, quelle relative all’ordinaria manutenzione dell’ascensore (quelle straordinarie restano infatti a carico del proprietario), le spese dell’energia elettrica, dell’acqua, del riscaldamento e del condizionamento dell’aria.
Deve inoltre provvedere alle spese relative allo spurgo dei pozzi neri e delle latrine e alle spese di fornitura di altri servizi comuni. Se poi nello stabile c’è un servizio di portineria, l’inquilino dovrà farsi carico del suo pagamento nella misura del 90%.Orbene, visto che il lettore è materialmente escluso dalla partecipazione all'assemblea convocata per l'approvazione del rendiconto, lo stesso, facendo leva sulla precisazione contabile di cui innanzi, è ben in grado di chiedere al proprio “dante causa” di precisare nel dettaglio quanto viene richiesto in pagamento a titolo di oneri condominiali, riservandosi di disporre il pagamento alle quote che, in punto, risulteranno chiare, trasparenti e intelligibili, rifiutando, viceversa, di corrispondere quanto ex lege o ex contractu non dovuto.
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