Focus del venerdì: anche le pertinenze come i posti auto partecipano alle spese del superbonus
Richiamando il regolamento il posto auto di proprietà esclusiva risulta facente parte dell'edificio condominiale per come complessivamente inteso
Il Tribunale di Roma – con sentenza 3981 pubblicata il 10 marzo 2023 - si è pronunciato su un piano di riparto delle spese collegate all'appalto di un'opera di cui al superbonus approvato dall'assemblea dei condòmini, ritenendo estensibile la contabilità, pro quota parte, anche alle pertinenze immobiliari (costituite, nella fattispecie, dai posti auto).
I fatti di causa
Il caso da cui sorge la controversia prende spunto da un'azione di impugnazione (articolo 1137 Codice civile) di un deliberato adottato da parte dell'assemblea dei condòmini, avente ad oggetto: «l'approvazione dei piani di riparto, con o senza cessione del credito/sconto in fattura relativi ai lavori bonus 110%, bonus facciata 90% e ristrutturazione edilizia 50% a seguito dell'ulteriore scontistica effettuata dalla …Spa, come da offerta tecnico/economica inviata a tutti i signori condòmini». Nello specifico le spese ripartite si riferivano a diversi lavori condominiali, tra cui quelli per la realizzazione di un involucro edilizio – cappotto termico - di un impianto di riscaldamento, di infissi e serramenti, di un impianto fotovoltaico, di uno solare termico e di un sistema di accumulo.
Ora, il condòmino che agiva in giudizio lamentava l'invalidità della statuizione, assumendo che con la deliberazione di ripartizione delle spese si erano state poste a suo carico importi calcolati secondo la titolarità dei millesimi (3,62) riferiti al relativo posto auto (quantificate in «euro 3.596,40 con il 110%, euro 911.09 con il 90%, euro 214,11 con il 90% e cessione del credito, di euro 150,47 con il 50% senza cessione del credito, euro 87,62 con il 50% con cessione del credito»), che, invece, doveva essere escluso dal computo della ripartizione.L'azione di impugnazione, in punto, è stata però respinta.
Il richiamo al regolamento
Il posto auto di proprietà esclusiva dell'attrice è risultato - sia sotto il profilo strutturale che quello formale -facente parte dell'edificio condominiale, per come complessivamente inteso. Al giudice capitolino, a tal riguardo, è bastato richiamare il contenuto del regolamento condominiale del fabbricato, in cui erano citate tra le cose di proprietà comune anche «gli anditi di passaggio per accedere ai locali di proprietà individuale ed ai locali e depositi per i servizi comuni». In altri termini, l'accertata circostanza processuale secondo la quale l'autorimessa in cui è ubicato il posto auto dell'avente diritto (attore) risultava accessibile proprio attraverso diversi varchi - compresi quelli riconducibili ad altri plessi immobiliari – ha comportato, quale conseguenza logico-giuridica, quella di ricondurre le infrastrutture di che trattasi come “parte comune” ( in sentenza si legge: «Vista, evidentemente, la connessione strutturale e funzionale delle parti comuni con l'unità immobiliare oggetto di proprietà esclusiva della parte attrice, la stessa non può che essere inclusa nella spesa complessiva del superbonus»).
Del resto – così soggiunge il provvedimento in commento - il condòmino che aveva impugnato la delibera non aveva neppure contestato in giudizio le tabelle millesimali, sulla scorta delle quali era stato predisposto lo stato di ripartizione della spesa.Sotto un ulteriore e nevralgico profilo, il decidente capitolino ha poi rilevato e dedotto che, nell'ambito delle agevolazioni sugli interventi edilizi di cui al Dl 34/2020 convertito nella legge 77/2020, assumono rilievo anche quelli sulle pertinenze che vengono tecnicamente identificate catastalmente all'interno delle seguenti categorie: C/2, magazzini e locali di deposito, cantine, soffitti, solai; C/6, stalle, scuderie, rimesse, posti auto, autorimesse; C/7, tettoie chiuse o aperte.Pertanto, la delibera assembleare impugnata è stata ritenuta pienamente valida in quanto adottata in applicazione del regolamento condominiale e nel rispetto degli articoli 1123 e 1117 Codice civile.