Focus del venerdì: per l’appalto finito male responsabilità graduata tra appaltatore e direttore lavori
Il primo è tenuto a controllare il secondo pertanto ha una maggiore responsabilità: il 70% rispetto al 30% del direttore dei lavori
Il condominio quale committente dei lavori per la manutenzione straordinaria dell'edificio è in grado di far valere la responsabilità solidale tra l'appaltatore e il direttore dei lavori, nel caso di lavori mal progettati ed eseguiti malamente, seppure questi ultimi tra di loro abbiano gradi di colpa differenti, da valutare caso per caso. Lo dice il Tribunale di Milano con la sentenza 3359 del 27 aprile 2023.
I fatti di causa
Il caso da cui prende spunto la controversia è un classico appalto di lavori edili per la manutenzione del fabbricato. A seguito dello svolgimento di un accertamento tecnico preventivo emergevano diverse responsabilità in capo al direttore dei lavori (a causa di una errata progettazione), nonché dell'impresa appaltatrice, che aveva dato seguito ad opere che non potevano concludersi secondo la regola dell'arte.Ora, il giudice meneghino con la sentenza in disamina declina entrambe le responsabilità dei soggetti che negoziano in punto con il condominio.
Per quanto riguarda quella del direttore dei lavori – richiamando un precedente giurisprudenziale (Cassazione ordinanza 2913/2020) – il decidente ha affermato che il citato professionista, pur prestando un’opera professionale - in esecuzione di un’obbligazione di mezzi e non di risultato - è chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l’impiego di peculiari competenze tecniche e deve utilizzare le proprie risorse intellettive e operative per assicurare, relativamente all’opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente-preponente si aspetta di conseguire.
Come valutare l’attività del direttore dei lavori
Ciò vuol dire – così soggiunge la sentenza - che il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della «diligentia quam in concreto». In questi termini, sono fatte rientrare nelle obbligazioni del direttore dei lavori, l’accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell’opera al progetto, sia delle modalità dell’esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l’adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell’opera senza difetti costruttivi. Quindi il professionista che ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l’ottemperanza da parte dell’appaltatore ne risponde al condominio committente.
E quella dell’appaltatore
Per quanto riguarda, invece, la responsabilità dell'appaltatore – sempre secondo il decidente milanese - la stessa è stata intesa come funzionale al compito non solo ad eseguire a regola d'arte il progetto edile commessogli, ma anche a controllare, con la diligenza richiesta dal caso concreto e nei limiti delle cognizioni tecniche, la congruità e la completezza del progetto stesso da portare a termine.
Pertanto, per il decidente in questione integra un vero e proprio onere dell'appaltatore quello di segnalare al committente - anche se ciò, per inciso, comporta un caso di ingerenza nel lavoro del consulente tecnico - gli eventuali errori riscontrati, quando l'errore progettuale consiste nella mancata previsione di accorgimenti e componenti necessari per rendere il prodotto tecnicamente valido e idoneo a soddisfare le esigenze del committente (a tal fine, viene segnalato come precedente di riferimento quello della Cassazione sentenza 6754/2003).Detto in altri termini, l'appaltatore va esente da responsabilità soltanto nel caso in cui abbia denunciato al committente o al direttore dei lavori l'erroneità nell'esecuzione dei lavori, senza tuttavia ottenere alcun esito.
La responsabilità solidale
Infine, sul vincolo di responsabilità solidale fra l'appaltatore e il progettista dinanzi al condominio, in tema di contratto d'appalto, il Tribunale di Milano chiosa riferendo che, nel caso in cui i rispettivi inadempimenti abbiano concorso in modo efficiente a produrre il danno risentito dal committente, trova fondamento nel principio di cui all’articolo 2055 Codice civile, pur dettato per la responsabilità extracontrattuale (Cassazione ordinanza 29218/2017).
Conclusioni
Va tuttavia tenuto in considerazione il diverso grado di responsabilità in capo all'appaltatore, il quale -come già sopra esposto- «è tenuto […] anche a controllare […] la congruità e la completezza […] della direzione dei lavori» (Cassazione sentenza 6754/2003). A fronte di tale principio giurisprudenziale dunque l'appaltatore ricopre un ruolo di maggiore responsabilità rispetto al direttore dei lavori, ragione per la quale appare corretto distinguere il grado percentuale di responsabilità. Tenuto conto di quanto emerso in sede di Atp, può applicarsi in capo all'appaltatore un grado di responsabilità nella misura del 70% ed in capo al direttore dei lavori del 30%, ferma restando la responsabilità solidale tra i convenuti».