Focus del venerdì: occhio alla clausola claim made per le polizze assicurative degli amministratori
La presenza nel contratto infatti può impedire l’applicazione della garanzia in relazione a richieste risarcitorie precedenti la stipula
La clausola claims made consente alla polizza per la responsabilità civile professionale di coprire e proteggere il professionista da quei danni di cui si è venuti a conoscenza nel periodo di vigenza contrattuale, anche se accaduti precedentemente. Tuttavia, nel caso in cui la richiesta risarcitoria ricevuta dall'amministratore sia antecedente alla stipulazione della polizza professionale, la presenza della clausola claim made può impedire l'applicazione della garanzia, come successo ad un professionista in un caso appena definito dal Tribunale di Civitavecchia con sentenza numero 12 pubblicata il 5 gennaio 2023.
Il fatto
In un giudizio introdotto dal condominio per responsabilità professionale del proprio amministratore, lo stesso ha chiesto di essere garantito dalla propria assicurazione.La compagnia assicurativa, regolarmente convenuta in giudizio, ha eccepito però la preesistenza del sinistro prima dell'accensione della polizza, così da far valere la cosiddetta clausola claims made.
La delimitazione della copertura assicurativa
La clausola citata – che significa letteralmente “a richiesta fatta” - comporta, in particolare, la delimitazione della copertura assicurativa in base alle sole richieste di risarcimento avanzate per la prima volta contro l'assicurato durante il periodo di assicurazione e notificate alla compagnia durante la vigenza della stessa.Per questa tipologia di contratto è, dunque, fondamentale sia la denuncia delle richieste di risarcimento ricevute (ed in virtù delle definizioni contrattuali, in genere, tale è anche «qualsiasi contestazione scritta che presupponga un atto illecito inviata all'assicurato», sia la denuncia di eventuali circostanze, ossia di:
- «a) qualsiasi manifestazione dell'intenzione di avanzare una richiesta di risarcimento nei confronti dell'assicurato formalizzata per iscritto;
-b) qualsiasi rilievo o contestazione formalizzata per iscritto riguardanti la condotta dell'assicurato, da cui possa trarne origine una richiesta di risarcimento;
-c) qualsiasi atto o fatto formalizzato per iscritto di cui l'assicurato sia a conoscenza e che potrebbe ragionevolmente dare luogo a una richiesta di risarcimento nei suoi confronti».
Esito del giudizio
Ciò posto, nel caso trattato dal Tribunale laziale emergeva agli atti del processo – come accennato sopra - che la prima lettera di costituzione in mora pervenuta all'amministratore da parte del condominio, con cui si lamentava la sussistenza di una responsabilità professionale collegata alla colposa gestione del fondo cassa e ad errori di natura contabile, era antecedente alla data di accensione della polizza. In forza di questo “aspetto temporale” è stata apprezzata l'eccezione pregiudiziale formulata da parte della compagnia di assicurazione, siccome collegata all'assenza dei presupposti sostanziali per l'applicazione della garanzia contrattuale in favore dell'amministratore.