Condominio

I condomìni che integrano un supercondominio godono di autonoma e distinta soggettività processuale

Rimangono enti di gestione separati anche quando sono amministrati dal medesimo professionista

di Rosario Dolce

Nessuna legittimazione sostitutiva o alternativa ai condomìni che contribuiscono a caratterizzare soggettivamente il supercondominio, provvisto di perfetta autonomia e soggettività processuale. È quanto emerge dalla sentenza del Tribunale di Milano 8673/2022 .

La vicenda

Tutto inizia con un sinistro all'interno di una rampa dell'area di parcheggio condominiale che, per quanto si apprende dalla lettura della sentenza, era comune a due edifici condominiali limitrofi, pur avendo una propria autonomia catastale e strutturale. Nello specifico, un condòmino lamentava che, attraversando la rampa d’accesso nel corsello del box, il cancello di apertura si chiudeva improvvisamente, cagionando dei danni alla propria vettura, ragione per cui ha citato in giudizio il proprio condominio per chiedere la condanna risarcitoria.Tuttavia, l'azione, per come formulata già in via pregiudiziale, è stata respinta dal Tribunale meneghino, dal momento che la legittimazione a contraddire non spettava al condominio ma, trattandosi di beni comuni a due diversi fabbricati condominiali, al supercondominio dell'area di parcheggio.

Condominio e Supercondominio sono provvisti di autonomia gestionale

A tal proposito, è stato argomentato che risulta ormai acquisito in giurisprudenza il presupposto sostanziale per cui Condominio e Supercondominio, come autonomi enti di gestione, godano di una distinta e autonoma soggettività processuale, per cui «tra l’amministratore del supercondominio e gli amministratori dei condomìni non vi è alcuna rappresentanza reciproca o legittimazione sostitutiva» (Cassazione, sentenza 40857/2021). Per corroborare l'assunto, viene anche richiamato un altro dato di rilievo pratico e operativo, come quello secondo cui il difetto di legittimazione passiva del Condominio o del Supercondominio vige, tra l'altro, anche nell'ipotesi in cui siano amministrati dal medesimo professionista. Anche qui la giurisprudenza di legittimità, infatti, ha avuto cura di stabilire che, quando ciò occorra, supercondominio e condominio mantengono una piena autonomia gestionale, riconducibile all'autonomia dei registri e dei conti correnti (Ordinanza 15262/2018).

La normativa sull’organizzazione del Supercondominio

Il fondamento del supercondominio, in realtà, viene tratto dalla previsione dell'articolo 1117 bis del Codice civile, secondo il quale «le disposizioni del presente capo si applicano, in quanto compatibili, in tutti i casi in cui più unità immobiliari o più edifici ovvero più condomìni di unità immobiliari o edifici abbiano parti comuni ai sensi dell’articolo 1117».

Sul funzionamento organizzativo e assembleare del Supercondominio va poi richiamata un'altra norma – quella contenuta nell'articolo 67 delle Disposizioni di attuazione al Codice civile – la quale prescrive che «nei casi di cui all’articolo 1117-bis del codice, quando i partecipanti sono complessivamente più di sessanta, ciascun condominio deve designare, con la maggioranza di cui all’articolo 1136, quinto comma, del Codice, il proprio rappresentante all’assemblea per la gestione ordinaria delle parti comuni a più condomìni e per la nomina dell’amministratore. In mancanza, ciascun partecipante può chiedere che l’autorità giudiziaria nomini il rappresentante del proprio condominio. Qualora alcuni dei condomìni interessati non abbiano nominato il proprio rappresentante, l’autorità giudiziaria provvede alla nomina su ricorso anche di uno solo dei rappresentanti già nominati, previa diffida a provvedervi entro congruo termine. La diffida e il ricorso all’autorità giudiziaria sono notificati al condominio cui si riferiscono in persona dell’amministratore o, in mancanza, a tutti i condòmini».

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