I costi che restano a carico di chi lascia l’impianto centralizzato
Utile che il distaccante produca una perizia che accerti se esistano o meno notevoli squilibri per gli altri condòmini
L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 22 gennaio 2024
L’articolo 1118, quarto comma, del Codice civile, come modificato dalla riforma del condominio (legge 220/2012), stabilisce che «il condomino può rinunciare all’utilizzo dell’impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condòmini. In tal caso...