I martedì del diritto: Ogni condomino può conferire una delega parziale a un rappresentante in assemblea
Spetta a lui fissare i limiti dell’incarico e individuare gli argomenti dell’ordine del giorno su cui il soggetto delegato può intervenire
Dalla Rivista «L’amministratore» di Anaci, sede provinciale di Milano, il commento alla sentenza della Corte di Cassazione numero 22958 del 22 luglio 2022.
Deleghe per argomento
Ogni condomino può conferire delega a un rappresentante per intervenire nel corso dell’assemblea, fissando i limiti del mandato soltanto per uno o più degli argomenti da trattare all’ordine del giorno.
Obbligo di forma scritta
La sentenza in commento indica soluzione a due problemi che si pongono molto frequentemente: se sia valida la delega parziale e quindi limitata ad alcuni degli argomenti da discutere e se il condominio che conferisca la delega possa fissare i limiti dell’incarico. È opportuno premettere che la Corte ha ritenuto rilevante il dettato dell’articolo 67 delle Disposizioni per l’attuazione del Codice civile, che nel testo vigente impongono la forma scritta della delega, a pena di nullità. L’osservazione obbliga a considerare che il requisito della forma scritta involge ulteriori conseguenze, appunto con riferimento all’ambito e alle prescrizioni che sarebbero difficilmente governabili nel caso della delega verbale. Anche sulla base di queste premesse, la Cassazione ha riformato la sentenza con la quale la Corte d’appello di Bologna aveva sostenuto che non sia ammissibile una “delega parziale”.
Spetta al delegante fissare i limiti del mandato
Il giudice di legittimità ha ritenuto invece che ogni condomino possa conferire delega a un rappresentante per intervenire all’assemblea fissando i limiti del mandato, e dunque anche soltanto per uno o più degli argomenti da trattare all’ordine del giorno. Non solo: la sentenza afferma anche che solo il delegante sia legittimato a far valere l’esorbitanza dell’attività della delegata rispetto ai limiti del mandato conferitole. Anche quest’affermazione, che conferma indirizzi giurisprudenziali costanti, risulta preziosa. La delega a intervenire in assemblea trova disciplina in base alle regole sul mandato, con la conseguenza che solo il condomino delegante può ritenersi legittimato a far valere gli eventuali vizi della delega, e non anche gli altri condòmini estranei a tale rapporto (Cassazione, 2218/2013; Cassazione, 12466/2004).