Condominio

I mercoledì della privacy: il Garante ricorda ai condòmini le regole per la videosorveglianza

Si tratta di sei prescrizioni importanti tra cui spiccano i divieti di ripresa di aree condominiali o pubbliche e di diffusione delle immagini

immagine non disponibile

di Carlo Pikler - Centro studi Privacy and Legal Advice

Lo scorso 26 gennaio il Garante per la protezione dei dati personali, ha pubblicato: «Sistemi di videosorveglianza installati da persone fisiche– Le regole da seguire».
Si tratta di una pratica infografica che ha lo scopo di elencare utili avvertenze ad uso delle persone fisiche che intendono installare, in ambito personale o domestico, sistemi di videosorveglianza a tutela della sicurezza di persone o beni.

Realizzata usando un linguaggio facilmente comprensibile, l'infografica, schematizza e riassume alcune regole di base sul tema che, sempre più spesso, influisce in modo determinante nell'ambito condominiale e di conseguenza sugli studi che amministrano immobili nei quali risiedono condòmini che, spesso e volentieri, installano impianti di videosorveglianza in aree private non senza impattare su aree comuni.

Regole diverse per gli studi professionali
La scheda informativa, invece, non può considerarsi esauriente per gli studi professionali, per i quali si applica anche l'articolo 4 dello Statuto dei lavoratori (legge 300/70), che interviene a disciplinare l'interferenza sul lavoratore ad opera del datore (cosiddetto controllo a distanza del lavoratore), e che impone, per rendere legittima l'installazione dell'impianto di videosorveglianza, il passaggio preventivo all'ispettorato del lavoro o ai sindacati.

Sei regole da rispettare in ambito privato
Nel contesto privato o domestico, a patto che siano osservate alcune regole basilari a rispetto dei diritti degli interessati e che sia garantita la tutela dei diritti e delle libertà delle persone fisiche, invece, il Garante nazionale, con il documento in esame, ha evidenziato come, laddove rispettate determinate regole base, sia possibile utilizzare sistemi di videosorveglianza senza alcuna autorizzazione e formalità.

L'infografica indica la necessità per il cittadino di uniformarsi a sei regole, tre riportanti obblighi di fare e tre indicanti divieti. Rispettate queste, nulla vieta l'installazione delle telecamere per uso domestico o privato.La prima condizione è che, le telecamere siano abilitate a riprendere solo aree di propria esclusiva pertinenza, nel rispetto del principio indicato dall'articolo 5 Gdpr, cosiddetto «Principio di minimizzazione». Nel caso di privato che dimora nel condominio, questo significa rivolgere la telecamera in modo tale che il raggio di azione sia limitato alla porta della propria abitazione.

Mai riprendere le aree condominiali o aperte al pubblico
A questo primo obbligo corrisponde il primo divieto della scheda informativa nel quale si impone all'installatore titolare del trattamento di non riprendere le aree condominiali comuni o le aree di proprietà di terzi.Si ribadisce ancora una volta, quindi, quanto già espresso nelle linee guida 3/2019 dell'European data protection board sul punto e poi rimarcato dal Garante nazionale con le Faq pubblicate il 5 dicembre 2020.

Il secondo divieto segue lo stesso principio, e rinnova quanto già più volte rimarcato dal Garante negli ultimi anni, ovvero che le telecamere non devono riprendere aree aperte al pubblico, come strade pubbliche o aree di pubblico passaggio.La seconda prescrizione, invece, impone di attivare le misure tecniche atte ad oscurare le porzioni di immagini nei casi in cui, per tutelare adeguatamente la sicurezza propria o dei propri beni, sia inevitabile riprendere parzialmente anche quelle nelle quali potenzialmente possano transitare terzi soggetti.

L'obbligo è riconducibile alla prescrizione di cui all'articolo 32 Gdpr, che indica la necessità per il titolare e il responsabile del trattamento di attuare misure tecniche ed organizzative atte a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio.Anche la terza ipotesi prevista dal Garante negli obblighi dell'infografica, si applica al condominio, in quanto si raffigura il caso in cui vi siano delle servitù di passaggio in capo a terzi nelle aree sottoposte a videoripresa, nel qual caso, anche solo una tantum, deve essere acquisito formalmente il consenso da parte del soggetto titolare del diritto.

No alla difffusione
L'ultimo divieto previsto dal Garante, invece, lo si deve considerare genericamente applicabile e si estende ad ogni impianto di videosorveglianza, indipendentemente se questo venga installato dal privato per uso domestico o dal condominio o da un'azienda: secondo l'Autorità, le immagini riprese dai sistemi di videosorveglianza non devono essere comunicate a soggetti terzi né tantomeno possono essere diffuse. È però bene ricordare che le regole espresse in maniera semplice ed intuitiva dal Garante, in ambito condominiale, devono essere sempre affiancate dagli altri imprescindibili obblighi quali l'informativa (che si estrinseca nella cartellonistica secondo il modello che si trova sul sito dell'Authority) e nella messa a disposizione dell'interessato dell'informativa completa.

Inoltre,deve anche essere rispettata la necessità di effettuare una preventiva valutazione sull'opportunità di installare l'impianto che, come rammentano le Linee guida 3/2009 dell'Edpb e le Faq, deve necessariamente tenere presente che la videosorveglianza è applicabile laddove non siano efficaci altri mezzi meno invasivi della privacy e se si sono verificati degli eventi penalmente rilevanti dai quali si evinca la necessità di procedere all'installazione dell'impianto stesso.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©