La cessazione del contratto di locazione ad uso non abitativo alla prima scadenza può avvenire solo in presenza di specifiche situazioni, che si possono specificare in due categorie fondamentali: la prima attinente alla destinazione abitativa, commerciale o professionale, oppure istituzionale della pubblica amministrazione o ente pubblico, che si intende attuare nell’immobile locato e la seconda concernente le opere edilizie di particolare rilievo che si intendono eseguire nello stesso immobile.
Inquadramento
Le locazioni ad uso diverso, ai sensi dell’art. 27 della legge 392/1978, hanno, di regola, durata non inferiore a sei anni, o a nove anni in caso di locazione alberghiera o equiparata; a sua volta, l’art. 28 stabilisce, al comma 1, che il contratto si rinnova tacitamente di sei anni in sei anni, o di nove anni in nove anni per le locazioni alberghiere, ma “tale rinnovazione non ha luogo se sopravviene disdetta da comunicarsi all’altra parte”, a mezzo di lettera raccomandata, rispettivamente, almeno...
I punti chiave
- Inquadramento
- Il caso di adibire l’immobile ad abitazione propria
- L’utilizzo dell’immobile all’esercizio di un’attività imprenditoriale
- La destinazione dell’immobile all’esercizio di attività con finalità istituzionali degli enti pubblici
- La necessità di eseguire interventi edilizi nell’immobile locato
- Responsabilità del locatore nel caso di mancata attuazione del motivo di disdetta
- In conclusione
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di Stefano Baruzzi – Dottore commercialista