L'esperto rispondeCondominio

I poteri dell’amministratore in «prorogatio imperii»

Può compiere le attività indifferibili e, in genere, l’ordinaria amministrazione

immagine non disponibile

di Cesarina Vittoria Vegni

La domanda

Alla scadenza del suo mandato biennale, il nostro amministratore di condominio non è stato confermato dall’assemblea e, quindi, è rimasto in regime di “prorogatio imperii”. Nel corso della stessa assemblea, la maggioranza qualificata dei condòmini ha poi deliberato un lavoro di progettazione di interventi straordinari sulla caldaia, per un importo non precisato, quantificato provvisoriamente in 45mila euro, comunque messi a bilancio. Ci è pervenuto ora il preventivo corretto, con importo leggermente inferiore. Nel nostro caso, l’amministratore in “prorogatio” ha titolo per sottoscrivere e ratificare tale contratto, oppure è necessaria la nomina di un altro amministratore, o la riconferma dello stesso?

L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 16 dicembre 2024

La “prorogatio imperii” è l’istituto che permette all’amministratore, cessato dall’incarico per qualsiasi ragione, per revoca o dimissioni, di continuare a gestire il condominio fino a che non venga nominato un sostituto. L’articolo 1129, ottavo comma, del Codice civile stabilisce, infatti, che l’amministratore, alla cessazione del mandato, è tenuto a consegnare...