Il locatore può accedere nell’immobile di proprietà concesso in locazione sia per la verifica dello stato dei luoghi, sia per mostrarlo a nuovi conduttori o acquirenti. Tali accessi il proprietario li può effettuare, però concordando preventivamente col conduttore giorni ed ora delle visite. Solitamente i giorni di visita sono già precisati e regolamentati in una clausola contrattuale contenuta nel contratto di locazione. Nel caso di diniego ingiustificato da parte del conduttore alle visite, il locatore potrà intentare un’azione giudiziaria.
Disciplina
Non esiste una norma specifica che preveda il diritto del locatore di visitare l’immobile locato. Tuttavia, questo diritto si ricava implicitamente dall’art. 1587 cod. civ. In tale ipotesi, il conduttore può richiedere il risarcimento del danno subìto, a norma dell’art. 1218 cod. civ., ove dimostri di non avere tempestivamente trovato altro conduttore, a causa del comportamento illegittimo del proprio inquilino. Il danno che il locatore subisce è costituito dal mancato tempestivo introito del canone...
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