Nel Codice civile non viene menzionato il servizio di portierato, ma l’articolo 1117, numero 2, contempla fra le parti che si presumono comuni in assenza di un titolo contrario, anche i locali destinati, per le loro caratteristiche strutturali e funzionali, all’uso comune e fra di essi inserisce specificamente la portineria, comprensiva dell’alloggio del portiere.
In questa situazione si pone talvolta il problema dell’individuazione delle condizioni necessarie per deliberare la soppressione del servizio...

