Non esistono disposizioni dedicate in maniera espressa alla disciplina delle modalità e dei limiti dell’uso delle parti comuni condominiali e quindi, per effetto del rinvio previsto dalla norma di chiusura costituita dall’articolo 1139, viene applicato l’articolo 1102 del Codice civile dettato per l’uso del bene nella comunione (Cassazione, sentenza 2117/1982).

L’articolo 1102 consente a ciascun condomino di usare la cosa comune nel modo soggettivamente più soddisfacente (Cassazione, sentenza 8591...

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