Vizi gravi dell’edificio: condanna confermata anche per l’impresa che ha eseguito i lavori
La responsabilità si estende anche a chi abbia eseguito opere di ripristino o integrazione in difformità o con negligenza, concorrendo al mantenimento o aggravamento del vizio
Con l’ordinanza 12922 del 14 maggio 2025, la Cassazione interviene su una fattispecie frequente nella prassi condominiale: la responsabilità dell’impresa che, pur non avendo costruito l’edificio, ha eseguito lavori di ripristino in presenza di vizi gravi. La Suprema corte conferma la condanna solidale dell’esecutore dei lavori successivi, già ritenuto corresponsabile in sede di merito in base all’articolo 1669 del Codice civile.
Un principio attualissimo: attenzione agli interventi postumi
La pronuncia si rivela particolarmente attuale in relazione ai numerosi...