Illegittima l’azione del condomino nei confronti di un altro comproprietario per l’esecuzione di una delibera
In caso di inadempimento, ciascun condomino deve ricorrere all'autorità giudiziaria, affinché sia quest’ultima ad adottare gli opportuni provvedimenti
Un bel caso giudiziario che farà discutere quello che arriva da Roma. La proprietaria di un appartamento, con annesso giardino, su cui si aprono le luci finestrate di un sottostante garage, di proprietà di altro condomino, si lamenta per il fatto che, attraverso dette aperture, entrano nel giardino e nell'appartamento di sua proprietà i gas di scarico delle autovetture provenienti dal garage, impedendo così il normale uso e la vivibilità dei suoi ambienti. Nel corso di un'assemblea condominiale la condomina e il proprietario dell'autorimessa, raggiungono finalmente un accordo, che prevede l'eliminazione delle luci finestrate tramite la realizzazione di un muro, i cui costi dovranno essere suddivisi in parti uguali tra i due. Tale accordo viene anche messo ai voti e approvato dall'assemblea.
Passa il tempo, ma il proprietario del garage non fa nulla e i disagi continuano.
Le pronunce di primo e secondo grado
La condomina si rivolge quindi al Tribunale di Roma affinché venga dichiarata la sussistenza dell'obbligo a carico del proprietario del garage di chiudere le luci finestrate e di realizzare il muro. Il Tribunale di Roma non accoglie però la sua richiesta. Quest'ultima, infuriata, impugna la sentenza del primo giudice presso la Corte d'appello di Roma, che invece le dà pienamente ragione.La Corte d'appello stabilisce infatti l'obbligo a carico del titolare del garage di eseguire la delibera condominiale per quanto concerne la chiusura delle luci ivi indicate, con il contributo economico stabilito dalle parti nel loro accordo, che – tra l'altro - è stato anche approvato dall'assemblea.
Il ragionamento della Suprema corte
A questo punto è il proprietario del garage ad andare avanti con la causa, sino al terzo grado del giudizio, e a vincere.La Cassazione, sezione seconda civile, con l'ordinanza 38212 del 3 dicembre 2021 ha annullato la sentenza della Corte d'appello di Roma, in quanto aveva erroneamente ritenuto che la delibera condominiale (che aveva approvato l'accordo raggiunto tra i due) avesse natura contrattuale e potesse così imporre obblighi di comportamento a carico dei singoli condòmini.Infatti, per la Cassazione, se la deliberazione adottata non viene eseguita, ciascun comproprietario non è legittimato ad agire direttamente nei confronti del condomino inadempiente per ottenere l'esecuzione della decisione assembleare, ma – in base all'articolo 1105 quarto comma del Codice civile - può solo ricorrere e denunciare la situazione all'autorità giudiziaria, che provvede in camera di consiglio ad adottare i provvedimenti più opportuni, potendo anche nominare un amministratore giudiziario.
Per la Cassazione, invero, l'articolo 1105 del Codice civile esclude che si possa configurare un potere del condomino di ottenere, in sede contenziosa, l'esecuzione di una delibera assembleare a d opera di altro condomino o dell'amministratore.Nell'eventualità di simili inadempimenti, ciascun condomino può viceversa ricorrere all'autorità giudiziaria, in sede di volontaria giurisdizione, affinché sia la stessa autorità ad adottare gli opportuni provvedimenti, inclusi gli atti di conservazione, ed eventualmente a nominare un amministratore a tale scopo (in tal senso, Cassazione 18038/2020; Cassazione 11802/2020; Cassazione 8876/1998).