Gestione Affitti

Immobile in affitto: l’inquilina non risponde per i danni dovuti all’uso

di Matteo Rezzonico

Il normale degrado della cosa deve ritenersi già compensato dal canone di locazione

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Il proprietario di un immobile concesso in affitto non può pretendere la restituzione del bene locato in perfetto stato e, di conseguenza, alla scadenza del contratto l’inquilino non è tenuto a ripristinare le condizioni originarie del bene stesso. Lo ha deciso il Tribunale di Milano, con la sentenza 7350 del 26 settembre 2023.

La vicenda processuale

Nel caso in esame, la proprietaria di un appartamento ha trattenuto la cauzione richiesta alla conduttrice al momento della stipula dell’accordo, sostenendo che durante la locazione l’inquilina aveva procurato dei danni al bene, nello specifico la rimozione di due porte e una serie di impronte di mobili a quadri sulle pareti. Oltre a trattenere la cauzione (un assegno da 1.200 euro) la proprietaria ha avanzato una richiesta di risarcimento danni pari a 5mila euro.

L’articolo 1590 del Codice civile dispone in effetti che «il conduttore deve restituire la cosa al locatore nello stato medesimo in cui l’ha ricevuta, in conformità della descrizione che ne sia stata fatta dalle parti, salvo il deterioramento o il consumo risultante dall’uso della cosa in conformità del contratto». La norma precisa, però, come «in mancanza di descrizione, si presume che il conduttore abbia ricevuto la cosa in buono stato di manutenzione» e, soprattutto, che «il conduttore non risponde del perimento o del deterioramento dovuti a vetustà»

Si deve tener conto del normale degrado d’uso

Riguardo ai danni contestati, il giudice meneghino ha spiegato che «il locatore non ha il diritto di pretendere la restituzione del bene locato in perfetto stato, per cui il conduttore non è tenuto a ripristinare lo stato locativo dell’immobile nelle condizioni in cui l’ha ricevuto, perché il ripristino tende ad assicurare al locatore il vantaggio, non consentito dalla legge, di non sopportare l’onere economico delle spese di deterioramento della cosa, determinato da un uso normale della stessa, che è già compensato con il canone di locazione».

A più riprese, la giurisprudenza ha precisato che «rientrano nel normale degrado d’uso – ed è preclusa al locatore la possibilità di chiedere il risarcimento del danno – i fori dei tasselli nel rivestimento della cucina derivanti dalla necessità di appendere i pensili ed i fori per il sostegno delle tende, nonché la presenza sulle pareti delle impronte di mobili e quadri, connesse alla mancata tinteggiatura prima della consegna».

Conclusioni

La locatrice non ha quindi diritto al risarcimento per la mancata tinteggiatura delle pareti e neppure per la rimozione delle due porte, in quanto non ha prodotto alcun documento che provi tale danno. Per questo motivo, oltre alla restituzione della cauzione, è stata condannata a pagare all’inquilina le spese di lite, pari a 2mila euro.

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