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Immobili in agricoltura: il punto dopo il D.Lgs. 192/2024

Uno dei “capitoli” più importanti della mini riforma del sistema tributario è senza dubbio quello dedicato ai redditi generati dalle attività agricole, con significativo impatto sui terreni e sui fabbricati a ciò destinati. L’articolo che segue illustra le rilevanti novità normative introdotte dal D.Lgs. 192/2024 - soggette ad attuazione nell’immediato secondo regole transitorie e, successivamente, destinate alla “messa a regime” previa emanazione di un apposito decreto ministeriale - con le quali il Legislatore ha inteso ammodernare la determinazione dei redditi agricoli alla luce dell’evoluzione intervenuta nel settore.

di Stefano Baruzzi – Dottore commercialista

Nell’ambito delle recenti norme riformatrici della disciplina del Testo Unico delle Imposte sui Redditi - D.P.R. 917/1986 (“TUIR”) in materia di redditi agricoli, introdotte dall’art. 1 del D.Lgs. 192 del 13 dicembre 2024 (in G.U. n. 294 del 16 dicembre 2024), in vigore dal 31 dicembre 2024, particolare importanza è rivestita dalle disposizioni riguardanti i fabbricati che, sempre più, vengono utilizzati in luogo dei terreni nell’attuazione del ciclo agricolo secondo le moderne tecniche.

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