ApprofondimentoRecupero e ristrutturazione

Impatto del cappotto termico sul paesaggio: quando è necessaria l’autorizzazione paesaggistica?

di Agostino Sola - Avvocato

N. 1186

consulente-immobiliare

Gli interventi per la realizzazione del cd. cappotto termico possono alterare il paesaggio naturale e urbano, modificando la morfologia e l’aspetto delle strutture, per tali motivi è necessaria la preventiva autorizzazione paesaggistica.

Che cos’è l’autorizzazione paesaggistica

L’autorizzazione paesaggistica è un titolo in forza del quale è possibile realizzare interventi edilizi su beni o nelle aree oggetto di tutela. Ai sensi dell’art. 146, D.Lgs. 42/2004, per l’esecuzione di opere sui beni immobili di interesse paesaggistico. Ai sensi dell’art. 136, D.Lgs. 42/2004, sono ritenute ex lege di notevole interesse pubblico:

  • le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali;
  • le ville, i giardini e i parchi, che si distinguono per la loro non comune bellezza;
  • i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici;
  • le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze. L’art. 142, D.Lgs. 42/2004, individua, a sua volta, le aree di interesse paesaggistico e tutelate per legge. Si tratta, ad esempio, dei territori costieri entro 300 metri dalla linea di battigia; di fiumi, torrenti, corsi d’acqua; delle montagne; di ghiacciai e circhi glaciali.

La pianificazione paesaggistica regionale può poi individuare ulteriori aree e immobili da sottoporre a tutela.

Come si diceva, dunque, per realizzare interventi...