Condominio

Impugnabile il solo rendiconto consuntivo per successivi periodi di gestione

Non è necessario siano state impugnate le precedenti delibere

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di Fabrizio Plagenza

Il rendiconto consuntivo per successivi periodi di gestione che riporti tutte le somme dovute al condominio, può essere impugnato anche se non sono state impugnate le precedenti delibere. Con la sentenza 2753 del 23 giugno 2022, il Tribunale di Torino ha deciso un giudizio avente ad oggetto l'impugnativa di delibera assembleare, con cui si contestava il rendiconto consuntivo, pur facendo riferimento ad annualità pregresse, rimaste insolute.

Con atto di citazione notificato al condominio, l'attrice, condomina, chiedeva al Tribunale di Torino l'annullamento delle deliberazioni assembleari aventi ad oggetto l'approvazione del bilancio consuntivo 2018/2019 e relativa ripartizione delle spese di esercizio nonché del bilancio preventivo successivo, 2019/2020. Lamentava il fatto che tali delibere fossero contrarie alla legge e al regolamento di condominio, nonché lesive dei propri diritti.

Le irregolarità di bilancio

In particolare, l'attrice riteneva che i bilanci fossero viziati atteso che l'amministratore aveva, a suo dire, attribuito in modo errato e/o illegittimo, una determinata somma a titolo di saldi passivi riferiti a esercizi precedenti e che vi fosse mancanza di corrispondenza tra alcuni dati numerici contenuti nel preventivo 2019/2020 ed il consuntivo precedente.

Il Tribunale torinese, con la sentenza in commento, rammenta che «il rendiconto consuntivo per successivi periodi di gestione che, nel prospetto dei conti individuali per singolo condomino, riporti tutte le somme dovute al condominio, comprensive delle morosità relative alle annualità precedenti rimaste insolute (le quali costituiscono non solo un saldo contabile dello stato patrimoniale attivo, ma anche una posta di debito permanente di quel partecipante), una volta approvato dall’assemblea può essere impugnato ai sensi dell’articolo 1337 Codice civile, costituendo altrimenti esso stesso idoneo titolo del credito complessivo nei confronti di quel singolo partecipante, pur non dando luogo ad un nuovo fatto costitutivo del credito stesso (Cassazione ordinanza 3847/2021)».

Il precedente di legittimità

Il giudice piemontese, dunque, riteneva ammissibile l'impugnazione della deliberazione assembleare di approvazione del consuntivo, non rilevando la circostanza che l'attrice non avesse impugnato anche le precedenti delibere.In passato, la Cassazione, con l'ordinanza 15 febbraio 2021 numero 3847, si era espressa affermando che le poste relative alle morosità dei singoli, relative ad esercizi precedenti, non costituiscono nuova ragione di credito, avendo mero valore ricognitivo, ma formano parte integrante del consuntivo (che deve avere continuità con gli esercizi precedenti). Ma, soprattutto, la Suprema corte, con la citata ordinanza, ricordava come i crediti vantati dal condominio verso un singolo condomino vanno inseriti nel consuntivo relativo all'esercizio in pendenza del quale sia avvenuto il loro accertamento (Cassazione 15401/2014).

Una volta che tali crediti siano stati annotati nel rendiconto di un determinato esercizio, unitamente ai nominativi dei condòmini morosi e gli importi da essi dovuti, tali pregresse morosità, se rimaste insolute, devono essere riportate nei successivi anni di gestione. Ciò in quanto tali importi costituiscono non solo un saldo contabile dello stato patrimoniale attivo, ma anche una permanente posta di debito di quei partecipanti nei confronti del condominio. Sicchè il rendiconto condominiale, per continuità, deve partire dai dati di chiusura del consuntivo dell'anno precedente, a meno che l'esattezza e la legittimità di questi ultimi non siano state negate con sentenza passata in giudicato, ciò soltanto imponendo all'amministratore di apporre al rendiconto impugnato le variazioni imposte dal giudice, e, quindi, di modificare di conseguenza i dati di partenza del bilancio successivo.

La dimensione annuale di gestione

«Non ha senso invocare al riguardo il limite della dimensione annuale della gestione condominiale, la quale vale ad impedire, piuttosto, la validità della deliberazione condominiale che, nell'assenza di un'unanime determinazione, vincoli il patrimonio dei singoli condòmini ad una previsione pluriennale di spese» (Cassazione 7706/1996).

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