Condominio

In Cassazione non si presentano ricorsi se non si hanno le idee chiare

Ricorso in Cassazione inammissibile se non segue i principi di chiarezza e sinteticità, in base ai criteri dell’articolo 366 del Codice di Procedura Civile

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di Edoardo Valentino

Ricorso in Cassazione inammissibile se non segue i principi di chiarezza e sinteticità.
L'articolo 366 del Codice di Procedura Civile chiarisce che un ricorso per Cassazione, ai fini della sua validità, deve contenere alcuni tassativi elementi.
Questi elementi sono:
1) l'indicazione delle parti;
2) l'indicazione della sentenza o decisione impugnata;
3) l'esposizione sommaria dei fatti della causa;
4) i motivi per i quali si chiede la cassazione, con l'indicazione delle norme di diritto su cui si fondano, secondo quanto previsto dall'articolo 366-bis;
5) l'indicazione della procura, se conferita con atto separato e, nel caso di ammissione al gratuito patrocinio, del relativo decreto; 6) la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda.

La totale assenza o mancanza di chiarezza su uno o più di questi elementi rende il ricorso non intellegibile per la Cassazione, la quale non ha la possibilità di pronunciare una sentenza che tenga conto dei fatti e degli atti relativi al processo.La sanzione per tali omissioni è la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per Cassazione.

Ma quali sono le applicazioni pratiche di questo principio?
Un esempio ci arriva dalla sentenza numero 17767, pronunciata dalla terza Sezione della Corte di Cassazione il 26 agosto 2020 .Detta controversia vedeva opposti un amministratore di condominio e uno stabile in precedenza amministrato.

L'amministratore aveva chiesto in giudizio il pagamento di alcune somme che sarebbero state dallo stesso anticipate nel corso della gestione del condominio, mentre lo stabile si era costituito negando le richieste dell'ex mandatario e anzi domandando in via riconvenzionale il rimborso di una somma ingiustamente prelevata dal conto corrente del mandante.

Il Tribunale adito rigettava la tesi dell'amministratore e la sua domanda risarcitoria, anzi condannandolo a restituire al condominio le somme ingiustamente prelevate dal conto corrente.

Agiva, quindi, in appello l'amministratore, chiedendo il riesame sulle questioni sopra tratteggiate.In parziale riforma della prima sentenza, la Corte d'Appello condannava il condominio al pagamento delle somme anticipate dall'amministratore, confermando invece l'ordine di restituzione delle somme prelevate dal professionista.Avverso detta sentenza proponeva ricorso il condominio, depositando un atto incentrato su sei doglianze di diritto.

Con la sentenza in commento, tuttavia, la Corte di Cassazione dichiarava l'inammissibilità del ricorso senza analizzare le doglianze nel merito, il tutto per violazione degli obblighi relativi al contenuto minimo del ricorso per Cassazione.Il ricorso in oggetto, infatti, era del tutto carente dal punto di vista della ricostruzione dei fatti dei primi due gradi di giudizio.

Nessuna menzione veniva fatta sia sullo svolgimento dei primi due processi, sia sulle difese adottate dall'amministratore, in quanto la parte ricorrente si era limitata ad allegare i propri scritti difensivi, senza peraltro dare alcuna spiegazione in merito allo svolgimento dei giudizi.Secondo la Cassazione tale formulazione del ricorso non integrava i requisiti minimi, andando a violare l'articolo 366 numero 3 del Codice di Procedura Civile, che prevede l'”esposizione sommaria dei fatti di causa”.

Il «modello»
Secondo la Corte, l'articolo di legge sopra citato prevede un vero e proprio modello legale di atto e un contenuto minimo del ricorso in Cassazione; ove l'avvocato del ricorrente non depositi un ricorso completo in tutti i suoi aspetti, allora la Cassazione non potrà che dichiararlo inammissibile.Tale omissione, infatti, costituisce una violazione ai principi di chiarezza e sinteticità del ricorso, posti a tutela dei diritti costituzionali alla difesa e al giusto processo (articoli 24 e 111 della Costituzione).Nel caso in oggetto, quindi, senza pronunciarsi sul merito del giudizio, l'omissione di uno degli elementi fondamentali del ricorso comportava la declaratoria di inammissibilità dello stesso, con condanna del condominio al pagamento delle spese di lite.

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