Indennità d'avviamento a Poste Italiane
Da L'Esperto Risponde
Originariamente l'Amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni era inquadrata nell'omonimo ministero. Nel 1994 si è trasformata in ente pubblico economico. Prima della sua trasformazione i contratti di locazione che vedevano la stessa amministrazione quale parte conduttrice erano disciplinati dall'articolo 42 della legge 392 del 1978 (equo canone). Una volta trasformato in ente economico, distinto dal ministero e non più organo statale, Ente Poste Italiane ha visto rientrare la propria disciplina di conduttore di immobili in quella generale dettata dall'articolo 27 della stessa legge del 1978. L'articolo 42, infatti, stabilisce che solo “i contratti di locazione il sublocazione di immobili urbani adibiti ad attività ricreative, assistenziali, culturali e scolastiche, nonché a sedi di partiti o di sindacati, e quelle stipulate dallo Stato o da altri enti pubblici territoriali in qualità di conduttori” hanno una disciplina leggermente diversa dagli altri. In particolare, per quello che qui interessa, a detti contratti non si applica l'articolo 34 relativo all'indennità di avviamento. Da quel momento, quindi, anche l'Ente poste può essere considerato come un conduttore “ordinario” con tutti i diritti e gli obblighi inerenti. In quanto l'attività dello stesso si svolge con organizzazione di fattori produttivi intesi a conseguire un risultato economico, si deve concludere che l'indennità spetti quando il contratto sia stato sottoscritto dall'ente pubblico economico; a contraria conclusione di potrebbe pervenire se il contratto, inizialmente sottoscritto dal Ministero, si sia rinnovato tacitamente alle medesime condizioni. In tal senso si è pronunciata la Pretura di Cremona nella sua sentenza n. 12 del 1996.
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