Condominio

L'amministratore condominiale può denunciare il bar rumoroso

Prevale infatti sempre il diritto alla salute, non rilevando le necessità economiche dell'esercizio del locale

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di Giulio Benedetti

L'amministratore condominiale per l'articolo 1130 Codice civile compie gli atti conservativi delle parti comuni dell'edificio e pertanto, su sollecitazione anche scritta dei condòmini, può denunciare all'autorità giudiziaria l'attività rumorosa di un bar.

L'articolo 659 Codice penale è procedibile di ufficio e non necessità la proposizione di una querela , preventivamente autorizzata dall'assemblea condominiale. La Cassazione (sentenza 14750/2020) sancisce il principio per cui le esigenze imprenditoriali di un esercente di un bar non possono mai prevalere sulla tutela del diritto alla salute dei condomini, tutelato dall'articolo 32 della Costituzione, il quale è sempre predominante in un giudizio di bilanciamento tra tali interessi.

Il caso
Il Gip emetteva un decreto di sequestro preventivo di un bar , in quanto il relativo titolare era indagato per i reati di cui agli articoli 81, 659, primo e secondo comma, Codice penale poiché , mediante la diffusione , anche in orario notturno, di musica, e il non impedimento degli schiamazzi degli avventori, disturbava il riposo e le occupazioni delle persone abitanti negli edifici posti nelle vicinanze dell'esercizio.

Il Tribunale del riesame annullava l'ordinanza poiché non riteneva sussistente il reato. Il Procuratore della Repubblica proponeva ricorso contro l'ordinanza in quanto riteneva sussistente il reato sulla base delle dichiarazioni delle persone offese, degli interventi delle autorità di pubblica sicurezza e della relazione fonometrica dell'Arpa.

Il principio di diritto della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione riteneva provato il reato sulla base del compendio probatorio della pubblica accusa che dimostrava l'esistenza del rumore, tale da disturbare le occupazioni ed il riposo delle persone . Il Procuratore aveva raccolto le deposizioni di tre residenti della zona i quali conformemente affermavano che , soprattutto durante il fine settimana, anche fino alle tre di notte, i rumori disturbanti provenivano dal bar e dagli schiamazzi degli avventori.

Inoltre, la pubblica accusa acquisiva le numerose segnalazioni delle forze dell'ordine che erano intervenute nel luogo e che attestavano la presenza di numerosi avventori all'esterno del locale. Un residente della zona chiedeva l'intervento dell'Arpa che misurava il rumore proveniente dal locale il quale risultava superiore ai limiti consentiti dalla legge.

La Corte di Cassazione riteneva che il rumore interessasse più persone e fosse , quindi, penalmente rilevante, anche perché l'intervento dell'autorità giudiziaria era originato dall'esposto dell'amministratore del condominio e da tutto un condominio, di cui venivano sentiti solo tre condòmini e dall'esposto di un altro residente della zona.

Le precedenti pronunce richiamate
La Corte di Cassazione richiamava la propria giurisprudenza (sentenza 18521/2018) per cui, per configurare il reato dell'articolo 659 Codice penale, non sono necessarie né la vastità dell'area interessata dalle emissioni rumorose, né che il disturbo interessi un numero rilevante di persone, essendo sufficiente che i rumori siano idonei ad arrecare disturbo ad un numero indeterminato di persone, anche se raccolte in un ambito ristretto , quale un condominio.

Inoltre (sentenza 8351/2014) la reiterazione degli schiamazzi in giorni diversi, a prescindere dalla loro intensità, se avviene in orario notturno è idonea a disturbare le persone, senza che sia necessario che interessi una vaste platea di persone. Sussiste (sentenza 28570/2019) la responsabilità del gestore del locale , in ordine al reato, qualora non impedisca, in orario notturno , gli schiamazzi degli avventori davanti al locale, poiché il titolare di un'autorizzazione alla conduzione di un pubblico esercizio ha l'obbligo di vigilanza sul comportamento dei clienti, anche immediamente fuori dell'esercizio, e della richiesta dell'intervento della forza pubblica, se lo stesso provochi schiamazzi.

Infine, le necessità economiche dell'esercizio del locale non possono compromettere la tutela delle tranquillità pubblica. In definitiva la sentenza afferma l'esistenza di una posizione di garanzia di chi ha la responsabilità della gestione del locale dove si raccolgono gli avventori che alimentano i rumori , per cui dal gestore si deve esigere la condotta impeditiva dell'evento illecito. Sulla base di questi principi di diritto la Cassazione annullava , con rinvio per un nuovo esame, l'ordinanza del Tribunale del riesame.

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