L’amministratore non può richiedere senza autorizzazione un parere legale
L’attività straordinaria deve sempre essere prima deliberata dall’assemblea, fatta eccezione solo per i lavori straordinari urgenti (articolo 1135 del Codice)
Gli atti che l’amministratore può compiere per “competenza autonoma”, cioè senza preliminare autorizzazione dell’assemblea, compresa la facoltà di andare in giudizio, riguardano la cosiddetta gestione “ordinaria” e sono elencati nell’articolo 1130 del Codice civile. L’attività straordinaria deve, invece, essere prima deliberata dall’assemblea, fatta eccezione solo per i lavori straordinari urgenti (articolo 1135 del Codice). Fra i diversi atti ordinari il citato articolo 1130 prevede, per citare ...